Codice di deontologia dei pianificatori territoriali italiani
Codice adottato da parte del Consiglio nazionale degli urbanisti del 12 gennaio 2008 a Padova
Il codice, diviso in tre sezioni, è stato pubblicato su Urbanistica Informazioni, rivista bimestrale dell’Istituto nazionale di urbanistica (INU), sui numeri (file PDF scaricabili):
Per una panoramica completa dei contributi Assurb ad Urbanistica Informazioni, si veda la pagina della rassegna stampa del nostro sito Internet.
Contenuto
L’Associazione nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali, in vista della predisposizione di appositi Codici deontologici per le nuove figure professionali inserite in appositi Ordini, ha proposto un articolato che si fonda su tre presupposti:
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che i pianificatori territoriali e urbanisti hanno un ruolo costituzionalmente rilevante (art. 117, sia quando si richiamava l’urbanistica fino al 2001, sia quando si richiama dopo il governo del territorio) perché il loro lavoro è destinato a prendere corpo all’interno di una azione di livello istituzionale;
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che i pianificatori territoriali e urbanisti, in virtù del primo assunto, esercitano la loro professione esclusivamente nel dominio pubblico, dunque nell’interesse generale, quindi il loro operare ha come fulcro di riferimento il patrimonio e i beni comuni;
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che i pianificatori territoriali e urbanisti, proprio per i due punti precedenti, hanno responsabilità non solo verso la loro clientela, quanto anche verso pubblico e, soprattutto, verso le generazioni future, per questo devono esercitare la professione in modo etico e responsabile.
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Per questi motivi i pianificatori territoriali esercitano la loro professione esclusivamente per il bene e l’interesse pubblico, e tengono in considerazione la qualità e l’efficienza della loro azione. Il pianificatore territoriale rispetta il territorio come risorsa comunitaria, fragile e limitata, contribuendo, così, alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, favorendo lo sviluppo equilibrato delle comunità locali ed apportando miglioramenti alla qualità della vita. Poiché i pianificatori territoriali hanno responsabilità verso la loro clientela, il pubblico e le generazioni future, gli iscritti devono esercitare la loro professione in modo etico e responsabile. La presente dichiarazione di principi, che precede le norme deontologiche, dovrà essere fonte d’ispirazione e d’informazione per i pianificatori territoriali italiani nell’interesse pubblico generale.
1. Rispettare ed integrare le necessità delle generazioni future I pianificatori territoriali riconoscono che il loro lavoro ha implicazioni intersettoriali e di lungo termine. Affrontando problematiche e rispondendo a bisogni di breve termine, i pianificatori territoriali, riconoscono le necessità future delle comunità, l’esistenza di altre specie e dei loro ambienti, ed evitano di compromettere risorse irripetibili o insostituibili. Essi devono, pertanto, garantire l’equilibrio degli spazi umani, socio-economici e fisici, nonché l’integrità dell’ambiente naturale e di quello antropico nel rispetto di tutte le invarianti territoriali come risorse di interesse pubblico limitate, fragili e insostituibili da consegnare alle generazioni future.
2. Superare o compensare le limitazioni dei confini I pianificatori territoriali sono consapevoli che il loro lavoro ha un impatto potenziale su numerose giurisdizioni e campi disciplinari, su molteplici interessi e settori di intervento; devono dunque realizzare la loro pratica professionale in modo olistico e riconoscendone la necessità di ampliarne i confini di interesse.
3. Valorizzare l’ambiente naturale e culturale I pianificatori territoriali credono che l’ambiente, le risorse naturali ed il patrimonio culturale debbano essere valorizzati. Assumono il loro ruolo di "sovrintendenti" di questi ambienti, equilibrando conservazione attiva e sviluppo duraturo; stabilendo così con i luoghi rapporti virtuosi.
4. Riconoscere e reagire positivamente di fronte all’incertezza I pianificatori territoriali credono che le previsioni di lungo periodo siano molto spesso imprevedibili, e che occorre sviluppare risposte adattabili e flessibili per fare fronte positivamente a quest’incertezza. Devono quindi prestare più attenzione alla costruzione dei temi collettivi e non solo garantire tecnicamente i cosiddetti servizi.
5. Rispettare la diversità I pianificatori territoriali rispettano e proteggono la diversità dei valori, delle culture, delle economie, degli ecosistemi, degli ambienti costruiti e dei luoghi distintivi, unici e caratterizzanti.
6. Equilibrare le necessità delle Comunità e degli individui I pianificatori territoriali cercano di equilibrare gli interessi delle Comunità con quelli degli individui, e riconoscono che le Comunità comprendono tanto Comunità geografiche che Comunità di interessi.
7. Stimolare la partecipazione del pubblico per una condivisione consapevole I pianificatori territoriali credono in una partecipazione pubblica significativa da parte degli individui e dei gruppi, e cercano di articolare le necessità di tutti quelli le cui necessità non sono state rappresentate. Assumono l’imperativo della cooperazione nella pianificazione e condivisione delle scelte.
8. Applicare e comunicare i valori I pianificatori territoriali credono nell’applicazione esplicita di questi valori al loro lavoro ed impegno professionale, e nella comunicazione della loro importanza alla loro clientela, ai loro datori di lavoro, ai loro colleghi ed al pubblico. Valori questi che assumono anche il ruolo di disvelatori di appartenenza e quindi di elemento di costruzione di nuova socialità.
1.01 Nel presente regolamento, a meno che il contesto indichi un senso diverso, si intende con:
| a) |
"Ordine": l’ordine professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; |
| b) |
"pianificatore territoriale": una persona che detiene l’abilitazione all’esercizio professionale e che è iscritta al relativo Settore dell’Ordine. |
1.02 Le leggi ed i regolamenti interpretativi con le loro modificazioni presenti e future, si applicano nel presente regolamento.
2.01 Il pianificatore territoriale deve, eccetto per valide e motivate ragioni, sostenere ogni misura suscettibile di migliorare la qualità e la disponibilità dei servizi professionali nel settore in cui esercita.
2.02 Nell’esercizio professionale, il pianificatore territoriale, deve tenere in considerazione l’insieme delle eventuali e prevedibili conseguenze che possono avere le sue scelte contenute in piani, programmi, studi, ricerche, atti di panificazione territoriale, urbanistica, ambientale e lavori, in genere, sulla società, ed in particolare, nell’interesse generale della popolazione interessata direttamente o indirettamente da tali lavori.
2.03 Nell’esercizio professionale, il pianificatore territoriale deve anche tenere conto della qualità dello spazio e dei luoghi interessati e deve sempre considerare il territorio, nel significato più ampio del termine, come una risorsa naturale d’interesse pubblico, limitata ed insostituibile.
2.04 Per ogni opzione studiata, nell’ambito di un progetto o di un atto di pianificazione, il pianificatore territoriale deve informare la committenza sulle conseguenze che ciascuna opzione di scelta può avere sulla popolazione e sul territorio, tanto in quello immediatamente interessato dalla pianificazione che nei territori esterni ma interconnessi o correlati con l’atto di pianificazione.
2.05 Il pianificatore territoriale deve favorire le iniziative di istruzione, approfondimento, formazione ed informazione nel settore in cui esercita, cosa che costituisce per lui un dovere sociale. Eccetto che per valide ragioni, deve anche, nell’esercizio della professione, predisporre atti ed iniziative appropriati affinché sia favorita tale funzione di formazione, istruzione ed informazione permanente.
3.01.01 Prima di accettare un incarico, il pianificatore territoriale deve tenere in considerazione i limiti delle sue attitudini, delle sue conoscenze e dei mezzi di cui dispone rispetto, in particolare, all’importanza, al carattere od a motivi di urgenza dell’incarico da intraprendere. Deve anche assicurarsi che gli elementi d’informazione necessari siano disponibili e che possono essere acquisiti e/o forniti.
3.01.02 Il pianificatore territoriale non può precludere al committente il diritto di consultare un collega, un iscritto ad un altro ordine professionale, o un’altra persona, comunque, competente.
3.01.03 Il pianificatore territoriale deve astenersi dall’esercizio professionale allorquando vi sono condizioni o motivi suscettibili che possano compromettere la qualità dei suoi servizi professionali.
3.01.04 Il pianificatore territoriale deve cercare di fissare una relazione di fiducia reciproca tra sé stesso ed il proprio cliente. A tale scopo, deve, in particolare, astenersi di esercitare la professione in modo impersonale.
3.01.05 Il pianificatore territoriale deve astenersi di intervenire negli affari personali del cliente per non restringere indebitamente l’autonomia di quest’ultimo.
3.02.01 Il pianificatore territoriale deve assolvere i propri obblighi professionali con assoluta integrità.
3.02.02 Il pianificatore territoriale deve evitare qualsiasi rappresentazione falsa tanto rispetto alle proprie competenze quanto all’efficacia dei propri servizi professionali. Se il bene del cliente lo esige, deve, su autorizzazione di quest’ultimo, consultare un collega, un membro di un altro ordine professionale od un altro professionista competente, o indirizzarlo verso una di queste persone.
3.02.03 Il pianificatore territoriale deve, prima dell’accettazione di un incarico, informare il cliente dell’ampiezza e delle modalità dell’incarico. Se durante l’espletamento dell’incarico, si verificano fatti e nuove condizioni che possono influire e/o modificare l’ampiezza o le modalità dell’incarico iniziale, il pianificatore territoriale deve adoperarsi di avvertire il proprio cliente ed ottenerne, a tal proposito, il suo esplicito accordo.
3.02.04 Prima di accettare un altro incarico che interessa parzialmente o totalmente un territorio sul quale effettua già uno studio, il pianificatore territoriale deve informare tutte le parti interessate ed ottenere a tale riguardo il loro esplicito accordo o consenso.
3.02.05 Parimenti non appena viene a conoscenza che l’oggetto dell’incarico contrattuale che gli propongono o che sta svolgendo riguarda il territorio di pertinenza o interessato in tutto o in parte con un incarico in fase di esecuzione affidato ad un altro collega o professionista, il pianificatore territoriale deve informare la committenza ed il collega o professionista incaricato.
3.02.06 Il pianificatore territoriale ha il dovere di esporre al cliente in modo completo ed oggettivo la natura e la portata dei problemi che, a proprio parere, costituiscono un insieme di fatti e circostanze determinanti di cui è a conoscenza.
3.02.07 Il pianificatore territoriale deve astenersi da esprimere pareri o emettere consigli contraddittori o incompleti. A tale scopo, deve cercare di essere a completa ed approfondita conoscenza di fatti e circostanze, prima di esprimere un parere o un consiglio.
3.02.08 Il pianificatore territoriale deve informare, non appena possibile, il cliente di ogni errore pregiudizievole e difficilmente riparabile che ha commesso nell’espletamento dell’incarico professionale.
3.02.09 Il pianificatore territoriale deve svolgere con impegno e cura l’incarico affidatogli e non deve divulgare notizie riservate di cui viene a conoscenza o che gli vengono riferite né può utilizzare queste per finalità diverse da quelle per le quali è stato incaricato.
3.02.10 Il pianificatore territoriale quando viene a conoscenza durante l’espletamento dell’incarico di ogni atto illegale che può portare un beneficio al cliente stesso deve avvertirlo.
3.03.01 Il pianificatore territoriale deve dare prova, nell’esercizio della professione, di disponibilità e diligenza considerevoli.
3.03.02 Il pianificatore territoriale deve mettere al servizio del cliente tutte le risorse e tutto il tempo richiesti dall’importanza, dal carattere e dalla natura dell’incarico.
3.03.03 Oltre ai pareri ed ai consigli, il pianificatore territoriale deve fornire al cliente le spiegazioni necessarie per la comprensione ed il giudizio dei servizi oggetto dell’incarico.
3.03.04 A meno che non sia diversamente precisato nel contratto, il pianificatore territoriale, quando il cliente lo richiede, deve spiegare le modalità di esecuzione dell’incarico .
3.03.05 Il pianificatore territoriale deve dare prova di obiettività e di oggettività quando persone suscettibili di diventare potenziali clienti gli chiedono informazioni.
3.03.06 Il pianificatore territoriale non può, eccetto per una giusta e ragionevole ragione, cessare di agire per conto di un cliente. Costituiscono a tale particolare fine ragioni giuste e ragionevoli:
| a) |
la perdita della fiducia del cliente; |
| b) |
l’incitamento, da parte del cliente, di compiere atti illegali, ingiusti o fraudolenti o contrari alle norme di legge e dell’arte; |
| c) |
il fatto che il pianificatore territoriale sia in situazione di conflitto di interesse o in un contesto tale che la sua indipendenza professionale potrebbe essere messa in dubbio; |
| d) |
il fatto, per il cliente, di non adempiere sistematicamente agli obblighi previsti dal contratto stesso; |
| e) |
uno stato di salute che rende il pianificatore territoriale incapace di eseguire l’incarico professionale. |
3.03.07 Prima di rinunciare all’incarico, il pianificatore territoriale, deve fare pervenire un preavviso di rinuncia entro un termine ragionevole ed assicurarsi per quanto possibile che questa cessazione di servizio non sia pregiudizievole nei confronti del cliente.
3.04.01 Il pianificatore territoriale, nell’esercizio della professione, assume interamente ogni responsabilità civile e penale. Gli è dunque vietato inserire in un contratto di servizi professionali clausole che escludano direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, tali responsabilità.
3.04.02 Il pianificatore territoriale deve identificare con la sua firma e timbro tutti i documenti da lui stesso redatti e preparati o sotto la sua direzione e responsabilità o ai quali collabora.
3.05.01 Il pianificatore territoriale deve anteporre gli interessi del cliente a qualsiasi altro interesse anche di natura personale.
3.05.02 Il pianificatore territoriale deve ignorare qualsiasi intervento di terzi che potrebbe influire sulla corretta esecuzione dei propri doveri professionali e che possa arrecare pregiudizio verso il cliente, a meno che tali interventi siano fatti nell’esclusivo interesse pubblico.
3.05.03 Il pianificatore territoriale deve salvaguardare sempre la propria indipendenza e dignità professionale ed evitare ogni situazione dove possa trovarsi in conflitto di interessi. Senza restringere la generalità di ciò che precede ed a titolo meramente esplicativo, il pianificatore territoriale:
| a) |
è in conflitto di interessi quando gli interessi in oggetto sono così come può essere portato a preferire alcuni di loro a quelli del suo cliente o che il suo giudizio e la sua onestà verso quest’ultimo possono essere sfavorevolmente destinati; |
| b) |
non è indipendente quando per un determinato atto, vi trova un vantaggio personale, diretto o indiretto, attuale o eventuale. |
3.05.04 Appena constatato che si trova in una situazione di conflitto di interessi, il pianificatore territoriale deve avvertire il cliente e può continuare a svolgere l’incarico solamente se vengono rimosse le cause che hanno determinato il conflitto di interessi.
3.05.05 Quando il pianificatore territoriale ha nel territorio interessato dall’incarico professionale degli interessi personali, in particolare fondiari, suscettibili di influenzare i propri servizi professionali, è obbligato ad informare il cliente e, se necessario, rifiutare l’incarico o proporre l’annullamento.
3.05.06 Il pianificatore territoriale può condividere i propri onorari con altri professionisti soltanto nella misura in cui questa divisione corrisponde ad una ripartizione dei servizi e delle responsabilità.
3.05.07 Il pianificatore territoriale, fatta eccezione per la remunerazione alla quale ha diritto, deve astenersi di ricevere, di versare o promettere di versare ad altri somme relative all’espletamento dell’incarico professionale.
3.05.08 A fronte del servizio professionale offerto, il pianificatore territoriale deve accettare le somme relative all’onorario pattuito dal solo cliente, a meno d’intesa esplicita o diversa tra tutte le parti interessate. Deve accettare il pagamento dell’onorario soltanto del cliente o suo rappresentante.
3.05.09 Il pianificatore territoriale deve generalmente agire, nello stesso incarico, soltanto per una delle parti in causa. Se i propri doveri professionali esigono che agisca diversamente, deve precisare la natura delle proprie responsabilità e deve tenere tutte le parti interessate informate cessando di agire se la situazione diventa inconciliabile con il proprio dovere d’imparzialità.
3.05.10 Quando il pianificatore territoriale agisce come consulente nominato nelle materie di competenza, per conto di una pubblica amministrazione, non può effettuare studi o predisporre atti, piani, progetti o relazioni per conto di un altro cliente che riguardano anche una parte qualunque del territorio facente parte di quella pubblica amministrazione, senza essere stato autorizzato in anticipo e per iscritto in ogni caso dall’organo consiliare dell’ente pubblico. Tale autorizzazione non è tuttavia necessaria dopo l’intervenuta approvazione degli studi, piani, progetti o relazioni effettuate per conto della pubblica amministrazione.
3.05.11 Ai sensi dell’art. 41 bis della Legge n. 1150 del 17 agosto 1942, come integrata e modificata, i professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione possono, fino alla approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere nell’ambito del territorio del Comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici.
3.06.01 Il pianificatore territoriale deve rispettare il segreto di ogni informazione di natura confidenziale ottenuta nell’esercizio della professione.
3.06.02 Il pianificatore territoriale può essere esonerato dal segreto professionale soltanto con l’autorizzazione esplicita del suo cliente o del suo datore di lavoro o quando gli viene ordinato dalla legge.
3.06.03 Quando un pianificatore territoriale chiede ad un cliente di rivelargli informazioni di natura riservata o quando tali informazioni gli sono affidate, deve assicurarsi che il cliente sia interamente al corrente dello scopo di tali informazioni riservate e delle diverse utilizzazioni che di esse possono essere fatte.
3.06.04 Il pianificatore territoriale non deve rivelare che una persona ha fatto ricorso ai propri servizi professionali quando dalla conoscenza di questo fatto può derivarne motivo di pregiudizio nei confronti della persona stessa.
3.06.05 Il pianificatore territoriale deve evitare le conversazioni indiscrete su un cliente e sui servizi professionali che gli sono resi.
3.06.06 Il pianificatore territoriale non deve usare informazioni di natura confidenziale per arrecare un qualsiasi pregiudizio o danno ad un cliente o, per ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio per sé stesso o per altri.
3.07.01 Il pianificatore territoriale deve rispettare il diritto del cliente di prendere conoscenza dei documenti che lo riguardano e di rilasciargliene copia.
3.08.01 Il pianificatore territoriale deve chiedere ed accettare onorari giusti e ragionevoli.
3.08.02 Gli onorari sono giusti e ragionevoli se sono giustificati dalle circostanze e sono proporzionati ai servizi resi. Il pianificatore territoriale deve tenere conto, in particolare, dei seguenti criteri per la fissazione del proprio onorario professionale:
| a) |
il tempo dedicato all’esecuzione del servizio professionale; |
| b) |
la difficoltà e l’importanza del servizio; |
| c) |
la prestazione di servizi di grande rilevanza o che esigono una competenza o una celerità eccezionali. |
3.08.03 Il pianificatore territoriale deve fornire al cliente tutte le spiegazioni necessarie alla comprensione dei criteri per la fissazione dell’ammontare dell’onorario e delle modalità di pagamento.
3.08.04 A meno che non sia diversamente previsto nel contratto, Il pianificatore territoriale deve astenersi da esigere in anticipo il pagamento dei suoi servizi. Deve d’altra parte evitare di dare al cliente indicazioni di costo approssimativi sui servizi professionali che gli sono richiesti.
3.08.05 Il pianificatore territoriale non può percepire interessi sulle richieste di pagamento in sofferenza soltanto dopo avere debitamente avvertito con mezzi certi il cliente.
3.08.06 Prima di ricorrere a procedure giudiziarie, il pianificatore territoriale deve esaurire gli altri mezzi di cui dispone per ottenere il pagamento delle proprie spettanze.
3.08.07 Il pianificatore territoriale può cedere i propri crediti soltanto nelle forme previste dalla legge.
3.08.08 Quando il pianificatore territoriale affida ad altri il credito derivante dai propri onorari, deve assicurarsi che questi procedano di solito con tatto e discrezione.
4.01.01 Le attività di mediazione immobiliare e fondiaria sono incompatibili con l’esercizio della professione di pianificatore territoriale nel territorio oggetto di incarico.
4.02.01 Oltre a quelli che costituiscono violazione delle norme di legge, sono in violazione della dignità della professione, i seguenti atti:
| a) |
il fatto di indurre qualcuno in maniera insistente o ripetutamente a ricorrere ai suoi servizi professionali; |
| b) |
l’impiego di agenti per procacciare o per sollecitare eventuali clienti; |
| c) |
il fatto di comunicare con il soggetto reclamante senza il permesso scritto dell’Ordine, quando è informato di un’indagine sulla propria condotta o la propria competenza professionale o quando ha ricevuto notizia di un reclamo sul proprio conto; |
| d) |
non segnalare all’Ordine, quando ne viene a conoscenza, che un pianificatore territoriale deroghi dalle norme di deontologia professionale; |
| e) |
corrompere o colludere allo scopo di ottenere un incarico professionale o qualsiasi altro vantaggio personale diretto o indiretto; |
| f) |
colludere con chiunque allo scopo di favorire o impedire la realizzazione o la modifica di un progetto. |
4.03.01 Il pianificatore territoriale a cui l’Ordine richiede di eseguire il tutoraggio in un occasione del tirocinio, di partecipare ad un collegio arbitrale, etc. , deve accettare questa funzione a meno che non vi siano ragioni eccezionali.
4.03.02 Il pianificatore territoriale deve rispondere non appena possibile a qualsiasi corrispondenza che proviene dall’Ordine.
4.03.03 Il pianificatore territoriale deve rispettare i propri colleghi ed in genere tutti i professionisti iscritti ad altri albi ed elenchi. Se li critica, deve dare prova di obiettività, di giustizia e di moderazione.
4.03.04 Il pianificatore territoriale non deve carpire la buona fede di un altro collega o rendersi colpevole verso lui di un abuso di fiducia o dell’adozione di metodi sleali. Deve in particolare astenersi da:
| a) |
comportamenti che tendono ad ottenere da un cliente un incarico per il quale, come già a sua conoscenza, è stato interpellato e presa in considerazione l’offerta di servizi di un altro collega; |
| b) |
qualsiasi offerta di servizi professionali a persone con le quali il proprio datore di lavoro ha regolari rapporti professionali inerenti un atto di pianificazione in corso di elaborazione, quando quest’offerta riguarda tale medesimo atto. |
4.03.05 Il pianificatore territoriale non deve attribuirsi il merito di un lavoro svolto da un altro collega. È obbligato a citare le fonti utilizzate per l’elaborazione dei piani, progetti, relazioni che elabora.
4.03.06 Il pianificatore territoriale che viene consultato da un collega deve fornire non appena possibile a quest’ultimo la propria opinione e le proprie raccomandazioni.
4.03.07 Il pianificatore territoriale che collabora con un collega deve garantire la propria indipendenza professionale. Se gli viene affidato un compito contrario alla propria coscienza o ai propri princìpi, può chiedere di essere esonerato.
4.03.08 Il pianificatore territoriale, nella necessità che vi è oggi di una sempre maggiore integrazione fra diversi apporti disciplinari e pratiche professionali che non deve intaccare i fondamenti di ogni professione o portare all’omologazione, ma semmai arricchire e dotare di flessibilità ed apertura ogni singola professione, si adopera per dare visibilità ed eventualmente consolidare la propria professionalità, nella convinzione che solo attraverso una solida e chiara identità professionale è possibile cooperare con altri per costruire progetti, piani, programmi ed interventi integrati.
4.03.09 Il pianificatore territoriale, è consapevole che le diverse professioni hanno norme etiche e deontologiche che orientano e guidano il loro lavoro. La reciproca conoscenza diviene una responsabilità etica di ogni professionista per meglio comprendere i valori, i principi operativi, i doveri cui ogni professione si vincola, per valorizzare i contenuti comuni, per sostenerli insieme nell’esercizio professionale a vantaggio del bene comune in tute le sue dimensioni.
4.03.10 Il pianificatore territoriale, nel lavoro in équipe mono o pluriprofessionale, deve adoperarsi affinché si giunga a decisioni, progetti, programmi, interventi, scelte condivisi, dei quali ogni componente professionale si senta e sia personalmente responsabile, e l’équipe assuma responsabilità comune e la gestisca come tale.
4.03.11 Il pianificatore territoriale, è consapevole che nella collaborazione tra professionisti è necessario che vengano esercitate una cultura e delle modalità di lavoro idonee a rispettare le specificità e l’autonomia di ogni professione e la pari dignità di ogni professionista.
4.03.12 Il pianificatore territoriale è consapevole che nel lavoro interdisciplinare i singoli professionisti rispettano i paradigmi scientifici, metodologici e tecnici delle diverse discipline, si adoperano per renderli chiari, comprensibili e condivisi ai professionisti di altre discipline, si impegnano a considerare le differenze disciplinari come una ricchezza da utilizzare per affrontare bisogni, domande e problemi della società e a discernere gli approcci disciplinari che possano meglio sostenere l’impegno professionale.
4.04.01 Il pianificatore territoriale deve, nella misura delle sue possibilità, favorire ed aiutare lo sviluppo della professione mediante l’interscambio delle conoscenze e dei saperi acquisiti e della propria esperienza con i colleghi, gli studenti ed ogni persona che opera anche in altri settori disciplinari, e partecipare a corsi e stages di formazione continua ed a programmi di informazione afferenti la pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale.
4.04.02 Il pianificatore territoriale in considerazione della complessità dei problemi di cui si occupa ha il diritto-dovere di curare la propria formazione continua, personale e professionale, e l’aggiornamento rispetto alle evoluzioni disciplinari ed al progresso scientifico e tecnologico al fine di garantire prestazioni qualificate, competenti ed appropriate. Si impegna per tale motivo anche per promuovere il coinvolgimento di chi ha la responsabilità di favorire azioni formative e di cercare le condizioni migliori per attuarle.
5.01.01 Il pianificatore territoriale non può fare o permettere che sia fatto, con qualunque mezzo, pubblicità falsa, ingannevole, incompleta o suscettibile di indurre in errore.
5.01.02 Il pianificatore territoriale non può attribuirsi qualità o capacità professionali particolari, in riferimento sia verso il proprio livello di competenza o nei riguardi della dimensione o dell’efficacia dei propri servizi professionali, soltanto se è in grado di giustificarli dietro specifica richiesta.
5.01.03 Il pianificatore territoriale non può utilizzare metodi pubblicitari che possono denigrare o sminuire un altro pianificatore territoriale o un altro collega, in genere.
5.01.04 Il pianificatore territoriale, nella pubblicità, deve preoccuparsi che le precisazioni ed indicazioni del messaggio pubblicitario devono essere tali da informare una persona che non è a conoscenza del settore della pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale.
5.01.05 Il pianificatore territoriale deve, in qualsiasi dichiarazione o ogni messaggio pubblicitario, indicare il proprio nome ed il titolo professionale.
5.01.06 Il pianificatore territoriale, sia in forma individuale che in forma associata o societaria, è sempre responsabile del rispetto delle norme relative alla pubblicità, a meno che il messaggio pubblicitario indichi chiaramente il nome del pianificatore territoriale che ne è direttamente responsabile.
5.01.07 Il pianificatore territoriale deve conservare una copia integrale di qualsiasi pubblicità nella sua forma originale, per un periodo non inferiore ad un anno decorrente dalla data dell’ultima diffusione o pubblicazione. A richiesta del Consiglio dell’Ordine di appartenenza la copia deve essere esibita.
5.02.01 Il settore della pianificazione territoriale dell’Ordine è contraddistinto da un simbolo grafico conforme all’originale detenuto dal segretario del Consiglio Nazionale. Quando un pianificatore territoriale riproduce il simbolo grafico in una dichiarazione o un messaggio pubblicitario, deve assicurarsi che sia conforme all’originale detenuto dal segretario del Consiglio Nazionale.
5.02.02 Il simbolo grafico che contraddistingue il Settore della Pianificazione territoriale è costituito da un sole giallo, simbolo della luce e della creazione, somigliante ad una rosa dei venti per significare la capacità di posizionarsi nel tempo e nello spazio. Ciò prende ispirazione dalla Carta di Atene del 1928 che fu la prima presa di posizione ecologica e dello sviluppo sostenibile.
5.02.03 Il simbolo grafico che contraddistingue il Settore della Pianificazione territoriale è riprodotto nel timbro identificativo di ogni pianificatore territoriale.
6.01.01 La vigilanza del rispetto delle vigenti norme deontologiche e l’applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio dell’Ordine.
6.01.02 Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme sono, per analogia: l’avvertimento, la censura, la sospensione e la cancellazione ai sensi dell’art.45 del R.D. 23.10.1925, n.2537. Sono fatte salve, comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.
6.01.03 Ogni infrazione relativa ad incompatibilità, concorrenza sleale, partecipazione a concorsi diffidati, mancato rispetto dei principi generali di cui alla Sezione III, e comunque in grado di arrecare danno materiale o morale a terzi, comporta la sanzione della sospensione fino a tre mesi.
6.01.04 Le violazioni non previste all’articolo precedente comportano la sanzione dell’avvertimento o della censura.
6.01.05 Nei casi di recidività relativi ad infrazioni previste ai precedenti articoli sono comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione immediatamente superiore, e comunque, nei limiti della sospensione di mesi sei.
6.01.06 La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno disposte nei casi previsti dalle Leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti necessari per l’iscrizione all’albo. |