Statuto

Lo Statuto attuale dell’ASSURB è stato approvato all’unanimità all’Assemblea straordinaria dei soci, tenutasi online il 17 settembre 2025. Gli statuti precedenti risalgono al 12 novembre 2011, al 31 dicembre 2000 e al 18 giugno 1977.


 

Statuto dell’associazione

Approvato dall’assemblea generale straordinaria tenutasi online il 17 settembre 2025

Titolo I

Denominazione e sede

Art. 1

Denominazione e sede

1. L’Associazione nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali (in sigla ASSURB) ha la propria sede nel territorio della città di Roma. Per comprovate esigenze organizzative il Consiglio direttivo nazionale può spostare temporaneamente la sede in altra località.

Titolo II

finalità

Art. 2

Finalità

1. L’ASSURB è un’associazione senza scopo di lucro che si propone le seguenti finalità:

a) rappresentazione e promozione della professione dell’urbanista e del pianificatore territoriale, paesaggistico e ambientale (d’ora in avanti “professione del pianificatore”) attraverso il riconoscimento delle sue specifiche competenze, tra le istituzioni europee, nazionali e regionali, nonché gli organismi economico-sociali e i cittadini;

b) promozione di iniziative riferite al riconoscimento giuridico del titolo e della qualificazione professionale o certificazione utile all’esercizio della professione;

c) tutela della professione del pianificatore anche quale figura socio-culturale interdisciplinare;

d) diffusione della cultura della gestione del territorio, della pianificazione territoriale e dell’urbanistica e delle conoscenze a esse connesse e promuovere il dibattito sulla gestione sostenibile e compatibile del territorio, del­l’am­bien­te e del paesaggio;

e) promozione di iniziative connesse con i problemi relativi alla formazione e all’aggiornamento professionale e promozione o partecipazione a corsi di studio di alta formazione e universitari;

f) promozione di iniziative intese a sviluppare il dibattito sulle principali politiche comunitarie, nazionali, regionali e locali, sui temi che riguardino l’urbanistica e la pianificazione territoriale, paesaggistica e ambientale (d’ora in avanti “pianificazione”);

g) mantenimento di relazioni con tutte le istituzioni europee e nazionali, regionali e locali e con le varie associazioni di categoria che si occupano di questioni rilevanti per la professione del pianificatore, nonché associazioni ed enti che si occupano di temi inerenti alla professione dell’urbanista e del pianificatore territoriale e ambientale;

h) formazione negli specifici settori di attività di cui al presente articolo;

i) promozione in Italia dei criteri della pianificazione sostenibile e aggiornarli grazie al dibattito tra gli addetti ai lavori;

l) sviluppo di azioni di stimolo e coinvolgimento nei confronti di tutti i soggetti interessati alla gestione del territorio;

m) promozione, coordinamento e proprio supporto a progetti e interventi a carattere innovativo e pilota;

n) ricerca, monitoraggio, pianificazione, progettazione, realizzazione, programmazione di azioni e interventi con caratteristiche di alta innovazione;

o) scambio di esperienze e informazioni a livello nazionale, europeo e globale;

p) attività di divulgazione, formazione e editoriali rivolte prevalentemente ai soci e associati;

q) istituzione di laboratori e tavoli permanenti di elevato valore scientifico e culturale.

2. Le modalità di attuazione e svolgimento delle attività, in particolare lo svolgimento di attività di alta innovazione e dall’alto contenuto culturale, disciplinare e scientifico, andranno definite sulla base di criteri fissati con Regolamento interno dell’associazione.

Art. 3

Partecipazione a organismi nazionali e internazionali

1. L’ASSURB partecipa a organismi nazionali e internazionali per lo sviluppo e il coordinamento della propria attività e il conseguimento delle finalità statutarie.

Titolo III

Soci

Art. 4

Caratteristiche

1. Il numero dei soci è illimitato. I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

a) soci ordinari e socie ordinarie;

b) soci qualificati e socie qualificate;

b) soci studenti e socie studentesse;

c) soci sostenitori e socie sostenitrici;

d) soci collettivi;

e) soci onorari e socie onorarie.

Art. 5

Soci ordinari e qualificati

1. Possono essere iscritti dell’associazione in qualità di soci ordinari le persone fisiche in possesso di diploma di laurea in urbanistica o pianificazione territoriale. I titoli di studio validi per l’iscrizione in qualità di socio ordinario sono fissati dal Regolamento interno dell’associazione.

2. Possono essere iscritti dell’associazione in qualità di soci qualificati le persone fisiche che, pur non avendo i requisiti stabiliti al precedente comma 1, siano abilitati alla professione di pianificatore o siano qualificati come urbanisti / pianificatori dal­l’ASSURB. Le modalità di riconoscimento come socio qualificato sono fissate dal Regolamento interno dell’associazione.

Art. 6

Soci studenti

1. Possono essere iscritti dell’associazione in qualità di soci studenti persone fisiche iscritte a un corso di studio rientrante tra quelle elencate al comma 1 dell’articolo 5 che non abbiano ancora conseguito nessuno dei diplomi elencati al medesimo comma.

Art. 7

Soci sostenitori

1. Possono essere iscritti dell’associazione in qualità di soci sostenitori persone fisiche che condividano gli scopi dell’associazione e che si impegnino a realizzarli. Le modalità di ammissione sono disciplinate dal Regolamento interno dell’associazione.

Art. 8

Soci collettivi

1. Possono essere iscritti dell’associazione in qualità di soci collettivi società, associazioni ed enti che condividano gli scopi dell’associazione e che si impegnino a realizzarli. Le modalità di ammissione sono disciplinate dal Regolamento interno dell’associazione.

2. I soci collettivi sono rappresentati presso l’ASSURB attraverso un loro delegato.

Art. 9

Soci onorari

1. Il titolo di socio onorario viene conferito su iniziativa della stessa ASSURB a persone che si siano distinte pubblicamente e con continuità a favore della pianificazione e dei pianificatori. Le modalità sono fissate dal Regolamento interno dell’associazione.

Art. 10

Ammissione

1. Chi intende essere ammesso all’associazione dovrà farne richiesta attraverso la procedura guidata online sul sito Internet dell’associazione. Conclusa la procedura guidata e provveduto al versamento della quota d’iscrizione per l’anno in corso, il richiedente godrà dei diritti e assumerà i doveri di un socio, salvo il diritto di voto attivo e passivo che sarà conferito con la ratifica di cui al successivo com­ma 3.

2. Le società, associazioni ed enti che intendano diventare soci dell’associazione dovranno presentare domanda di iscrizione a nome del proprio rappresentante legale.

3. Il Consiglio direttivo nazionale ratifica l’iscrizione nella prima riunione utile dalla data di ricevimento della richiesta e la relativa decisione viene comunicata all’interessato a mezzo posta elettronica o altro mezzo idoneo. Da quel momento il richiedente, a ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi.

4. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Nel caso che la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea generale nella sua prima riunione utile.

Art. 11

Diritti e doveri dei soci

1. La qualità di socio ordinario dà diritto a:

a) partecipare a tutte le attività promosse dal­l’associazione;

b) partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

c) godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

2. La qualità di socio qualificato, di socio studente, di socio sostenitore, di socio collettivo e di socio onorario dà diritto a:

a) partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;

b) godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi nei limiti quantitativi stabiliti al Titolo VII.

3. I soci sono tenuti:

a) all’osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

b) al pagamento della quota d’iscrizione.

Art. 12

Quota d’iscrizione

1. I soci sono tenuti a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera dell’Assemblea generale in sede di approvazione del bilancio di previsione.

2. Il finanziamento delle strutture regionali può avvenire attraverso la destinazione di una percentuale della quota d’iscrizione, che viene deliberato dal Consiglio direttivo nazionale di concerto con il Consiglio direttivo regionale.

3. Il versamento della quota d’iscrizione è dovuto entro il 31 marzo di ciascun anno.

4. La quota non potrà in ogni caso essere restituita. Le quote d’iscrizione sono intrasmissibili per atto tra vivi e non rivalutabili.

Art. 13

Elenco dei soci

1. L’associazione mantiene elenchi dei soci distinti per categoria con numerazione araba progressiva secondo l’ordine di richiesta e successiva iscrizione.

4. Negli elenchi dei soci sono annotate le informazioni di contatto, dati personali identificanti e qualificanti i soci ASSURB, i settori d’impiego, la condizione formativa, le specializzazioni conseguite nonché l’eventuale qualifica di “pianificatore europeo”. I dettagli su quali dati e informazioni raccogliere e mantenere e sulle modalità della loro raccolta e trattamento sono fissati nel Regolamento interno.

5. L’ASSURB è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 4, numero 7, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito designato con la sigla “GDPR” (General Data Protection Regulation, Regolamento generale sulla protezione dei dati).

6. L’ASSURB è anche responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 4, numero 8, del GDPR. La responsabilità del trattamento può essere condivisa o conferita a soggetto esterno specializzato nel trattamento dei dati nel pieno rispetto del GDPR.

7. L’ASSURB designa un responsabile della protezione dei dati ai sensi degli articoli 37-39 del GDPR, che può essere un socio ASS­URB o altro professionista esterno di comprovate competenza in materia di trattamento e protezione dei dati. Nel caso la responsabilità del trattamento dei dati venga condivisa o conferita a un soggetto esterno, l’ASS­URB designa un responsabile della protezione dei dati interno che operi da interfaccia con il responsabile del trattamento esterno.

Art. 14

Qualifiche

1. I soci ASSURB possono esibire qualifiche certificate da parte di apposite commissioni di valutazione e verifica istituite da parte del Consiglio direttivo nazionale. Le qualifiche riguardano:

a) la categoria d’iscrizione;

b) le specializzazioni;

c) la qualifica di “pianificatore europeo”.

2. La qualifica derivante dalla categoria d’iscrizione è conferita contestualmente alla ratifica del­l’iscrizione da parte del Consiglio direttivo nazionale e si concretizza nella possibilità di accompagnare il proprio nome da una sigla identificante la qualifica.

2. La qualifica derivante da una specializzazione formativa o professionale è verificata e certificata su richiesta del singolo socio.

3. La qualifica di “pianificatore europeo” è conferita, con verifiche a scadenze regolari, a quei soci che soddisfino i requisiti contenuti nelle Linee guida delle competenze professionali in pianificazione territoriale, approvate dal­l’assemblea generale del Consiglio europeo dei pianificatori territoriali / urbanisti (ECTP-CEU) del 7 ottobre 2017.

4. Il Regolamento interno dell’associazione fissa i dettagli delle qualifiche certificabili e delle modalità di certificazione.

Art. 15

Recesso ed esclusione

1. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

2. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo nazionale.

3. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo nazionale nei confronti del socio che:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi del­l’as­so­cia­zio­ne;

b) senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento della quota d’iscrizione;

c) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’associazione;

d) in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’associazione.

4. La perdita della qualifica di socio in ogni caso non dà diritto al rimborso della quota d’iscrizione versata.

5. Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci in questione mediante lettera raccomandata e devono essere motivate. Il socio può ricorrere contro il provvedimento entro 30 giorni da tale comunicazione inviando una lettera raccomandata al presidente dell’associazione chiedendo la convocazione, entro 40 giorni, dell’Assemblea generale per discutere di tale provvedimento.

6. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro iscritti che avviene decorsi 40 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’Assemblea generale che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo nazionale.

Titolo IV

Fondo comune

Art. 16

Fondo comune

1. Il fondo comune è costituito dalle quote d’iscrizione e dai contributi, da proventi delle cessioni di beni e servizi, anche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’associazione da soggetti pubblici o privati, comunali, provinciali, regionali, nazionali o del­l’Unione Europea, finalizzati al sostegno del­l’attività e dei progetti per un migliore conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione.

2. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

3. Il fondo comune è indivisibile. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17

Esercizio sociale

1. L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo nazionale predispone, istruito dal te­so­rie­re, il bilancio di previsione e il conto consuntivo da presentare all’assemblea generale.

2. Il bilancio di previsione dev’essere approvato dall’assemblea generale prima del­l’ini­zio dell’esercizio sociale a cui si riferisce.

3. Il conto consuntivo dev’essere approvato dal­l’assemblea generale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce.

4. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice civile, i membri degli organi direttivi non hanno diritto di voto in sede di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

Titolo V

Struttura dell’associazione

Art. 18

Organi e cariche dell’associazione

1. Sono organi nazionali dell’associazione:

a) Assemblea generale;

b) Consiglio direttivo nazionale.

 

 

 

2. Sono cariche statutarie nazionali:

a) Presidente;

b) Vicepresidente;

c) Segretario/a generale;

d) Tesoriere/a generale.

3. Sono organi regionali dell’associazione:

a) Assemblea regionale;

b) Consiglio direttivo regionale.

4. Sono cariche statutarie regionali:

a) Presidente regionale;

b) Vicepresidente regionale;

c) Segretario/a regionale;

d) Tesoriere/a regionale.

5. Il consiglio direttivo nazionale e il consiglio direttivo regionale possono istituire ulteriori cariche e deleghe in caso di necessità.

6. Gli organi regionali dell’associazione sono istituiti su iniziativa del consiglio direttivo nazionale, anche in caso di suddivisione o fusione di strutture già esistenti. Gli organi regionali possono riferirsi a una o più regioni amministrative o a una provincia autonoma. In caso di assenza di organi regionali in una data regione amministrativa, le competenze attribuite dal presente statuto agli organi e alle cariche regionali sono provvisoriamente assunte dai corrispondenti organi e cariche nazionali.

7. I presidenti regionali entrano a far parte di diritto e a tutti gli effetti del consiglio direttivo nazionale.

Art. 19

Reti dell’associazione

1. Costituiscono reti dell’associazione:

a) Studenti di pianificazione;

b) Giovani pianificatori nell’ASSURB;

c) Urbaniste e pianificatrici italiane;

d) Urbanisti e pianificatori nella pubblica amministrazione;

e) Urbanisti e pianificatori nell’accademia italiana.

2. Il regolamento interno può definire ulteriori reti dell’associazione alle quali si applicheranno le regole del presente articolo.

3. Ogni rete elegge nel proprio seno un co­or­di­na­to­re che entra a far parte di diritto e a tutti gli effetti del consiglio direttivo nazionale. Altre cariche della rete possono essere definite ed elette in autonomia qualora se ne ravvisi l’esigenza.

4. Le reti definiscono in autonomia le modalità della propria organizzazione, avendo cura della massima partecipazione degli appartenenti alle reti stesse.

5. L’effettiva istituzione di una delle reti di cui ai commi 1 e 2 avviene per deliberazione del consiglio direttivo nazionale.

Titolo VI

Assemblee

Art. 20

Assemblea generale

1. L’Assemblea generale è l’organo sovrano del­l’ASSURB ed è composta da tutti i soci. Soci onorari, studenti, sostenitori e i rappresentanti dei soci collettivi sono invitati a partecipare attivamente al­l’Assemblea generale al pari dei soci ordinari e qualificati, tuttavia senza diritto al voto generalizzato. Viene convocata, su delibera del Consiglio direttivo nazionale, in una località, di norma in territorio italiano, facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici da tutto il territorio italiano e assicurando equilibrio geografico nel corso degli anni. In caso di inerzia del Consiglio direttivo nazionale, l’Assemblea generale è convocata dal presidente o, in caso di inerzia di quest’ultimo, in ordine, dal vicepresidente, dal segretario generale o da altro componente del Consiglio direttivo nazionale.

2. L’Assemblea generale si celebra almeno due volte al­l’anno su iniziativa del Consiglio direttivo nazionale. L’Assemblea generale di primavera si celebra durante i primi quattro messi dell’anno, mentre l’Assemblea generale autunnale si celebra durante gli ultimi quattro mesi dell’anno. Il Consiglio direttivo nazionale o i soci, nella misura di almeno un decimo dei soci, possono chiedere la convocazione di ulteriori riunioni dell’Assemblea generale. In tal caso, la deliberazione di convocazione da parte del Consiglio direttivo nazionale è atto dovuto.

3. La convocazione dell’Assemblea generale deve effettuarsi a mezzo posta elettronica o altra forma idonea a rendere i soci edotti della convocazione, almeno trenta giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. Almeno quindici giorni prima dell’adunanza devono essere inviati i conti aggiornati dell’esercizio in corso, il conto consuntivo dell’esercizio concluso se trattasi di Assemblea generale primaverile, il bilancio di previsione se trattasi di Assemblea generale autunnale, nonché tutti gli eventuali altri materiali base di discussione, ad eccezione della relazione del presidente.

4. L’Assemblea generale è presieduta dal presidente dell’ASSURB o, in sua assenza, dal vicepresidente, dal segretario generale o da altro componente del Consiglio direttivo nazionale delegato a tale scopo dal presidente.

5. L’Assemblea generale è considerata stra­or­di­na­ria quando si riunisce esclusivamente o non esclusivamente per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori.

Art. 21

Poteri dell’Assemblea generale

1. L’Assemblea generale:

a) elegge presidente e vicepresidente dell’associazione da scegliersi tra i soci ordinari;

b) elegge i rimanenti componenti del Consiglio direttivo nazionale di nomina assembleare da scegliersi tra i soci ordinari e, in misura non superiore a un quarto sul totale dei componenti, tra i soci qualificati, soci studenti, soci sostenitori e i rappresentanti dei soci collettivi;

 

 

c) delibera sulle modificazioni dello Statuto e su ogni altra questione non attribuita ad altri organi.

Art. 22

Regolare costituzione dell’Assemblea generale

1. In prima convocazione l’Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati oltre la metà dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Dev’essere sempre assicurata la possibilità di partecipare a tutti gli effetti da remoto in videoconferenza.

2. Nell’Assemblea generale hanno diritto al voto, distinto per categoria, tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote d’iscrizione annuali. Ogni socio può essere rappresentato con delega scritta da un altro socio, il quale peraltro non potrà essere portatore di più di una delega. Le delibere dell’Assemblea generale sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, comprese le modifiche statutarie. Lo scioglimento dell’associazione è regolato dal­l’ar­ti­co­lo 39.

3. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono tramite sistemi di voto online che assicurino la segretezza del voto durante l’intero processo di votazione. Il voto online dev’essere impiegato anche in caso di votazione palese quando i sistemi tradizionali, come l’alzata di mano, non assicurano la certezza dell’esito del voto.

Art. 23

Assemblea regionale

1. L’Assemblea regionale è l’organo sovrano per l’organizzazione delle attività del­l’ASSURB a livello regionale, interregionale o di provincia autonoma.

2. Si applicano, per analogia, tutte le regole definite per l’Assemblea nazionale nei precedenti articoli 20-22, ad eccezione di quelle relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell’associazione.

3. La prima riunione dell’Assemblea regionale dopo l’istituzione della struttura regionale del­l’ASSURB da parte del Consiglio direttivo nazionale è convocata con delibera di quest’ultimo.

Art. 24

Assemblea di rete

1. L’Assemblea di rete è l’organo sovrano per l’organizzazione delle attività del­l’ASS­URB nell’ambito di una delle reti di cui all’articolo 17.

2. Si applicano, per analogia, tutte le regole definite per l’Assemblea nazionale nei precedenti articoli 20-22, ad eccezione di quelle relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell’associazione.

3. La prima riunione dell’Assemblea di rete dopo l’istituzione della rete stessa da parte del Consiglio direttivo nazionale è convocata con delibera di quest’ultimo.

Titolo VII

Consigli direttivi

Art. 25

Consiglio direttivo nazionale

1. Il Consiglio direttivo nazionale è composto da un minimo di cinque e un massimo di venti componenti eletti dall’Assemblea generale. Ne fanno parte, a tutti gli effetti e in soprannumero, anche il presidente del periodo elettorale precedente, i presidenti regionali e i coordinatori delle reti dell’associazione qualora non siano stati eletti nel Consiglio direttivo nazionale in sede di Assemblea generale e qualora le relative strutture e reti siano effettivamente già istituite.

2. Potranno essere eletti al Consiglio direttivo nazionale anche soci qualificati, onorari, studenti, sostenitori e rappresentanti dei soci collettivi nella misura massima complessiva di un quarto dei componenti del Consiglio direttivo nazionale eletti in sede di Assemblea generale. Le modalità di elezione e ripartizione dei posti sono disciplinate dal Regolamento interno.

3. L’elezione del Consiglio direttivo nazionale avviene per preferenze personali non cumulabili. Ciascun socio può esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero di consiglieri da eleggere nella propria categoria.

4. Il Consiglio direttivo nazionale dura in carica tre anni. È convocato dal presidente a mezzo posta elettronica da spedirsi almeno 15 giorni prima della riunione.

5. Il Consiglio direttivo nazionale si riunisce sia nella sede legale dell’associazione che altrove, su iniziativa del presidente, e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri. Nei casi di urgenza la riunione può essere convocata con preavviso minimo di settantadue ore e dandone comunicazione anche con avviso telefonico o a mezzo SMS. Dev’essere sempre assicurata la possibilità di partecipare a tutti gli effetti alle riunioni da remoto in videoconferenza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Art. 26

Consiglio direttivo regionale

1. Il Consiglio direttivo nazionale è composto da un minimo di cinque e un massimo di venti componenti eletti dall’Assemblea regionale. Ne fanno parte, a tutti gli effetti e in soprannumero, anche il presidente regionale del periodo elettorale precedente e i coordinatori delle reti regionali dell’associazione qualora non siano stati eletti nel Consiglio direttivo regionale in sede di Assemblea regionale e qualora le relative reti siano effettivamente già istituite.

2. Si applicano, per analogia, tutte le regole definite per il Consiglio direttivo nazionale nei commi 2-5 del precedente articolo 25.

Art. 27

Decadenza dall’incarico

1. I componenti dei Consigli direttivi nazionale e regionale, assenti senza giustificato motivo, a più di tre riunioni nello stesso anno solare, decadono dalla carica.

Art. 28

Sostituzione dei consiglieri

1. Se vengono a mancare uno o più componenti il Consiglio direttivo nazionale o regionale provvede a sostituirli con i primi dei non eletti nella categoria in questione. I consiglieri così nominati restano in carica per il periodo residuo.

2. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei componenti, l’intero Consiglio direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione in occasione della prima Assemblea utile.

3. In tutti gli altri casi si procede con l’elezione integrativa in occasione della prima Assemblea utile.

Art. 29

Attribuzione del Consiglio direttivo nazionale

1. Il Consiglio direttivo nazionale esercita le seguenti attribuzioni:

a) fissa l’azione dell’ASSURB nell’ambito delle direttive programmatiche decise dal­l’Assemblea generale;

b) delibera su tutte le questioni attribuite alla sua competenza dello Statuto;

c) è investito della gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione;

d) cura la tenuta dell’elenco dei soci;

e) elegge nel suo interno il segretario generale e il tesoriere;

f) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

g) delega proprie attribuzioni al presidente dell’associazione;

h) redige e approva il Regolamento interno dell’associazione;

2. Il Consiglio ha competenza, inoltre, nei seguenti atti fondamentali:

a) accettazione o proposte di modifica a statuti o regolamenti delle fondazioni o società a cui partecipa l’associazione, nonché l’ordinamento delle commissioni e/o dei comitati e dei servizi;

b) convenzioni fra associazioni o con ordini professionali o con comuni, province, regioni, organismi statali pubblici e con soggetti di diritto privato;

c) istituzione, compiti e norme di funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione;

d) assunzione diretta di servizi ai soci fra i quali anche quelli sindacali e previdenziali;

e) costituzione di istituzioni e aziende speciali anche miste pubblico/private;

f) affidamento di servizi a mezzo di convenzione;

g) regolamentazione della deontologia professionale e dell’esercizio della professione;

h) indirizzi da osservare da parte delle fondazioni, società o società miste e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza cui l’associazione partecipa.

1. Il Consiglio direttivo nazionale è presieduto dal presidente.

Art. 30

Attribuzione del Consiglio direttivo regionale

1. Il Consiglio direttivo regionale esercita le seguenti attribuzioni:

a) fissa l’azione dell’ASSURB nell’ambito delle direttive programmatiche decise dal­l’Assemblea generale, dal Consiglio direttivo nazionale e dall’Assemblea regionale;

b) delibera su tutte le questioni attribuite alla sua competenza dello Statuto;

c) è investito della gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione a livello regionale;

d) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo qualora la struttura regionale in questione disponga di un bilancio proprio;

e) delega proprie attribuzioni al presidente regionale;

f) redige e approva il Regolamento regionale;

2. Il Consiglio ha competenza, inoltre, nei seguenti atti fondamentali:

a) convenzioni fra associazioni o con ordini professionali o con comuni, province, regioni, organismi statali pubblici e con soggetti di diritto privato;

b) assunzione diretta di servizi ai soci fra i quali anche quelli sindacali e previdenziali;

c) costituzione di istituzioni e aziende speciali anche miste pubblico/private;

d) affidamento di servizi a mezzo di convenzione;

1. Il Consiglio direttivo regionale è presieduto dal presidente regionale.

Titolo VIII

Cariche statutarie

Art. 31

Presidente e Vicepresidente

1. Il presidente è eletto dal­l’Assemblea generale tra i soci ordinari e diviene componente del Consiglio direttivo nazionale. Egli assume la carica di presidente del Consiglio direttivo nazionale nonché del­l’ASSURB. Rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo nazionale.

2. Il presidente rappresenta il Consiglio direttivo nazionale e l’ASSURB tanto nei rapporti interni che in quelli esterni. Sottoscrive gli atti del Consiglio direttivo nazionale, vigila e cura l’osservanza dello spirito associativo e delle mansioni che gli vengono affidate o delegate dagli organi sociali, convoca e presiede il Consiglio direttivo nazionale e l’Assemblea generale.

3. Il vicepresidente è eletto dall’Assemblea generale tra i soci ordinari e diviene componente del Consiglio direttivo nazionale. Sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento. In caso di dimissioni, sospensione o altra forma di decadenza del presidente, il vicepresidente lo sostituirà in modo definitivo fino all’elezione del nuovo presidente e del nuovo vicepresidente, che dovrà avvenire in occasione della prima Assemblea generale utile dopo la data di decadenza.

4. In caso di dimissioni, sospensione o altra forma di decadenza del vicepresidente, l’elezione del nuovo vicepresidente dovrà avvenire in occasione della prima Assemblea generale utile dopo la data di decadenza.

5. Il presidente può delegare, sentito il Consiglio direttivo nazionale, determinate sue attribuzioni a singoli componenti del Consiglio o, in caso di necessità, ad altri soci.

6. Il presidente compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificamente attribuiti alla competenza di altri organi sociali.

7. Al presidente spetta la rappresentanza legale e la firma dell’associazione anche in giudizio.

8. Nel cambio di presidenza, il presidente uscente affianca per dodici mesi quello entrante in modo da facilitarne il trasferimento delle conoscenze e dei contatti.

9. Il presidente e il vicepresidente regionali vengono eletti con le medesime modalità del presidente e del vicepresidente nazionale e hanno le medesime funzioni e attribuzioni a livello regionale.

Art. 32

Segretario generale

1. Il segretario generale è eletto dal Consiglio direttivo nazionale tra i soci ordinari suoi componenti. Egli assiste il presidente nel­l’esercizio del suo ufficio; provvede al coordinamento esecutivo dei servizi e dei rapporti tra i soci e di questi con il Consiglio direttivo nazionale e con l’Assemblea generale; provvede alla stesura dei verbali del­l’Assemblea generale e del Consiglio direttivo nazionale. È, inoltre, responsabile della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco dei soci.

2. Il segretario regionale viene eletto con le medesime modalità del segretario generale e ha le medesime funzioni e attribuzioni a livello regionale.

Art. 33

Tesoriere

1. Il tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo nazionale tra i soci ordinari suoi componenti. Egli cura la gestione finanziaria dell’associazione attuando le direttive del Consiglio direttivo nazionale; provvede all’incasso delle quote associative o di altri proventi; predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo; relaziona all’Assemblea generale sullo stato patrimoniale dell’associazione predisponendo regolari aggiornamenti dei conti relativi all’esercizio in corso; ha accesso ai conti bancari e agli altri depositi patrimoniali dell’associazione.

2. Il tesoriere regionale viene eletto con le medesime modalità del segretario nazionale e ha le medesime funzioni e attribuzioni a livello regionale.

Titolo IX

Revisione contabile

Art. 34

Organo di controllo

 

1. Al verificarsi delle condizioni di cui al­l’articolo 30, comma 2, del Codice del Terzo settore (Dlgs 3 luglio 2017, n. 117), l’ASS­URB nominerà un organo di controllo, monocratico o collegiale, con le caratteristiche di cui all’articolo 2397 del Codice civile.

2. L’organo di controllo di cui al comma 1 potrà essere costituito o composto da soci ASS­URB soltanto nella misura in cui essi soddisfanno i requisiti richiamati dal comma 1. In caso contrario, l’organo di controllo dovrà essere costituito, composto o co-composto da soggetti esterni in possesso dei requisiti richiamati.

Art. 35

Revisione legale dei conti

1. Al verificarsi delle condizioni di cui al­l’articolo 31 del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo di cui all’articolo 33 del presente Statuto svolgerà la funzione di revisione legale dei conti. A tal fine, qualora l’organo di controllo fosse collegiale e costituito non esclusivamente da revisori legali iscritti nel­ Registro dei revisori legali presso il Ministero dell’economia e delle finanze si dovrà procedere alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Art. 36

Verifica contabile interna

1. Qualora in seno al Consiglio direttivo nazionale o regionale venga ravvisata l’opportunità di una verifica contabile interna, priva di valore legale, il Consiglio potrà nominare una commissione ad hoc di verifica contabile interna, alla quale affidare un compito specifico, esaurito il quale e relazionato al Consiglio ed eventualmente all’Assemblea generale o regionale la commissione cessa di esistere.

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono composte da tre membri scelti tra soci che godano della fiducia dei membri del Consiglio direttivo nazionale o regionale, che abbiano in passato rivestito il ruolo di membro del Consiglio direttivo nazionale o regionale ovvero, preferibilmente, quello di tesoriere e che, al momento della nomina, non siano membri del Consiglio direttivo nazionale o regionale.

3. La funzione di membro delle commissioni, nazionali o regionali, di cui al comma 1 è incompatibile con la candidatura a membro del Consiglio direttivo, rispettivamente nazionale o regionale.

 

 

 

 

 

Titolo X

Strutture regionali

Art. 37

Strutture regionali

1. L’ASSURB si articola in strutture regionali con possibilità di aggregazioni interregionali e suddivisioni per province autonome.

2. Per poter costituire strutture regionali, nel territorio di riferimento dev’essere presente un minimo di dieci soci attivi nell’associazione.

3. Gli organi direttivi regionali sono composti da un presidente regionale, un vicepresidente regionale, un segretario regionale, un tesoriere regionale e da un minimo di otto consiglieri.

4. Le norme del presente Statuto e del Regolamento interno all’Associazione regolano anche le strutture regionali per analogia laddove non diversamente disposto.

Art. 38

Regionalizzazione

1. Il Consiglio direttivo nazionale promuove le azioni più idonee per l’istituzione e la formazione delle strutture regionali e ne ratifica la costituzione.

2. La regionalizzazione può essere favorita con la nomina di delegati territoriali di riferimento facenti capo direttamente al Consiglio direttivo nazionale ed entrando a farvi parte di diritto e a tutti gli effetti con la denominazione di presidenti regionali provvisori.

3. Il Regolamento interno dell’associazione fissa i dettagli delle misure atte a promuovere la regionalizzazione dell’ASSURB.

Titolo XI

Scioglimento

Art. 39

Scioglimento dell’associazione

1. Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato dall’Assemblea generale, convocata in via straordinaria per discutere ed eventualmente deliberare lo scioglimento, con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei soci ordinari aventi diritto al voto.

2. Si richiama esplicitamente l’articolo 22, comma 2, dello Statuto che stabilisce che il diritto al voto spetta solo ai soci in regola con il versamento della quota d’iscrizione dell’anno in corso.

2. In caso di scioglimento, l’Assemblea generale nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinando:

a) le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) i poteri dei liquidatori.

3. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, a fini di pubblica utilità, a enti o associazioni che perseguono la medesima attività, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 40

Norma finale

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le altre disposizioni di legge in materia.