Superficie di vendita - Sv

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende, ai sensi dell’art. 4 del D.lgsl. 114/98, la misura dell’area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi nei quali non è previsto l’ingresso dei clienti, nonché gli spazi di avancassa purché non adibiti all’esposizione di merci.
La superficie di vendita degli esercizi commerciali che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna differita (concessionaria auto, rivendite di legname, di materiale per l’edilizia e di mobili, ecc.) è computata, ai fini della determinazione degli standard pertinenziali, della idoneità urbanistica dell’area ai sensi dell’art. 7 L.R. 14/99, nonché dell’individuazione del procedimento fra quelli fissati agli artt. 7, 8, 9 del D.lgsl 114/98, nella misura del 1/10 della superficie di vendita quando questa non sia superiore a 2.500 mq. Per le superfici eccedenti i 2500 mq. la superficie di vendita è computata nella misura di 1/10 fino a tale limite e di ¼ per la superficie eccedente. Ai fini e per gli effetti di quanto sopra disposto, è obbligatoria la sottoscrizione di un atto di impegno d’obbligo tra l’Amministrazione Comunale e l’operatore commerciale, che costituisce integrazione alla comunicazione di cui all’art. 7 del D.lgsl. 114/98. Con il suddetto atto l’operatore si impegna a non introdurre e/o vendere merci diverse da quelle sopra tassativamente indicate e a comunicare preventivamente all’Amministrazione Comunale qualsiasi variazione intenda apportare alle merceologie commercializzate.