"Veneto. I SUAP in variante al piano vanno sottoposti a VAS? Decide la Conferenza dei Servizi" - Luca Rampado

La recente sentenza della Corte Costituzionale n° 49/2014 nel pronunciarsi avvero il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei giudizi di legittimità costituzionale degli art. 4 e 16 della LR Veneto n° 55/2012 e art. 5 della LR n° 8/2013 
ha dichiarato:
“[…] 3) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge regionale n. 55 del 2012, proposta – in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri, 
con il ricorso indicato in epigrafe.
L’inammissibilità del ricorso si fonda sulla [corretta] interpretazione data dalla Corte ai contenuti dell’art. 4 della LR n° 55/2012 oggetto del ricorso, come puntualmente evidenziato nel passaggio di pag. 10 della sentenza dove si legge:
Considerato in diritto
[…] 3.– L’art. 4 della legge regionale n. 55 del 2012 – che, secondo la progettazione, legittimerebbe l’esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS) delle varianti allo strumento urbanistico generale connesse 
ad interventi di edilizia produttiva – viene censurato nella sua interezza per contrasto con la «vigente normativa nazionale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), 
della Costituzione, attesa la “coerenza” del suo contenuto con quanto previsto dall’art. 40 della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 […]
3.1.– La questione, nei termini in cui è stata prospettata, è inammissibile.
La norma censurata […] prevede quanto segue: «Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, qualora il progetto relativo agli impianti produttivi non risulti conforme allo strumento urbanistico generale si applica, l’articolo 8 del D.P.R. 160/2010, 
integrato dalle disposizioni del presente articolo.» […]
«La conferenza di servizi, nell’ambito dei procedimenti autorizzatori, qualora necessario, valuta la sostenibilità ambientale degli interventi, tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle 
valutazioni.» (comma 4);
In altre parole non potendo a priori includere od escludere la variante urbanistica SUAP dalla procedura di VAS (anche solamente di verifica di assoggettabilità) la norma regionale rinvia alla fase di Conferenza dei Servizi
l’opportuna valutazione e l’eventuale richiesta, da parte dell’Autorità competente, di avviare la procedura di VAS.
Da tutto ciò derivano due conclusioni importanti:
  1. la prima, relativa al rafforzamento dell’istituto della Conferenza dei Servizi art. 14 della L n° 241/90 che recita:
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può essere   indetta   anche   quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati   di   altre   amministrazioni pubbliche. In tal caso le
denominazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predett
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ma ancor più importante sono i due commi successivi laddove prevedono dapprima:
“ 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne
definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle
determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano   contenuto   sostanzialmente   diverso   da   quelle originariamente previste
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni     preposte     alla     tutela       ambientale, paesaggigistico-territoriale e della salute dei cittadini."
  1. La seconda, ovvero qualora una Amministrazione comunale dovesse avviare una procedura di SUAP in Variante non può omettere di convocare la competente Autorità Ambientale per quanto concerne 
  2. la procedura VAS ma soprattutto l’eventuale mancata espressione del parere da parte della stessa NON costituirebbe cd silenzio-assenso, ricordando, infine, come la mancata assoggettabilità a procedura VAS di 
  3. un piano/programma costituisce motivo per il suo annullamento per violazione di legge, con tutte le conseguenze del caso (art. 11 c. 5 D.Lgs. n° 152/2006)

 

 Luca Rampado

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