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Iscrizione

Professione. Le competenze in materia di stime

Aggiornata la sezione dedicata al profilo professionale relativamente alle competenze riconosciute in materia di Stima e relative perizie al Pianificatore Territoriale e Pianificatore Junior iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

Di seguito le fonti normative

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2008 , n. 196

Art. 5. - Acquisto di terreni

1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile, nei limiti dell'importo di cui alla lettera c), alle seguenti condizioni:

a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno non puo' superare il 10 per cento, con l'eccezione dei casi menzionati al comma 2;
c) la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene.
2. Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni puo' essere ammessa per una percentuale superiore a quella di cui al comma 1, lettera b), quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l'acquisto e' stato effettuato sulla base di una decisione positiva da parte dell'autorita' di gestione;
b) il terreno e' destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a);
c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'autorita' di gestione;
d) l'acquisto e' effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

Art. 6.Acquisto di edifici 


1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di edifici gia' costruiti costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera a), purche' sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni: 
a) che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene, nonche' la conformita' dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario;
c) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorita' di gestione;
d) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalita' dell'operazione. L'edificio puo' ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso e' conforme alle attivita' ammissibili dal Fondo strutturale interessato.

Legge 244/2007

art. 1 comma 144

 

144. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e' inserito il seguente:

"Art. 3-bis. - (Rateazione delle somme dovute). - 1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massime di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente e' tenuta a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,   e   successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio puo' autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprieta' del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. A tal fine il valore dell'immobile e' determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile puo' essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degliingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca   non   e'   assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio   la documentazione relativa alla prestazione della garanzia

145. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: "cinquanta milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantamila euro" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In alternativa alle predette garanzie, il credito iscritto a ruolo puo'   essere   garantito dall'ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 77;  l'ufficio puo' altresi' autorizzare   che   sia   concessa   dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprieta' del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell'immobile e' determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile puo' essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca   non   e'   assoggettata   all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca";

 b) al comma 4-bis, dopo le parole: "il fideiussore" sono inserite le seguenti: "o il terzo datore d'ipoteca" e dopo la parola: "stesso" sono inserite le seguenti: "ovvero del terzo datore d'ipoteca".

CAPO III
Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice.

Articolo 64 - Responsabilità del consulente.

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 10.329 euro. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.