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Iscrizione

Competenze. La redazione di atti di pianificazione è attività riservata

Il Comune di Carrara, attraverso il Servizio Settore Urbanistica e Suap, ha pronunciato una interessante risposta in merito alla competenza necessaria per la redazione di atti di pianificazione, nello specifico il piano regolatore comunale (denominato Regolamento Urbanistico nella legislazione toscana), a seguito di specifico questito (una FAQ) posto in riferimento al Bando di Gara per la redazione della strumentazione urbanistica comunale.

Il Bando di Gara specificava tra i requisiti per la partecipazione il possesso della Laurea in Pianificazione e l'iscrizione all'Albo professionale da almeno 10 anni. Più precisamente il Bando richiedeva:

 

"B) Requisiti di capacità tecnico-professionale

b1. il professionista indicato dal concorrente quale progettista della Variante Generale - Sistema Insediativo - al RU e responsabile del gruppo di lavoro ovvero il professionista che redigerà la variante Generale, svolgendo, al contempo, il ruolo di responsabile della direzione e del coordinamento della prestazioni professionali oggetto del contratto e di referente dell'Amministraizone, dovrà essere in possesso di laurea in Architettura Sez. A/2 pianificatore territoriale o in Pianificazione urbanistica e territoriale o in Ingegneria civile, corso di laurea di 5 anni (o titolo equipollente in ambito europeo) , dovrà essere iscritto al rispettivo ordine professionale e dovrà avere esercitato la professione di Pianificatore da oltre 10 anni, secondo le regole dello stato membro dell'Unmione Europea di residenza. [...]"

In modo particolare il Bando richiedeva il possesso della Laurea in Architettura o in Pianificazione Territoriale - Urbanistica (o ingegneria civile) con un corso di anni quinquennale.

La FAQ viceversa rammentava che "il Titolo di Architetto - Sezione A _ Laurea Magistrale di 5 anni, da sempre (??) è abilitato all'esecuzione degli strumenti urbanistici e di pianificazione del territorio". Dopo questa affermazione faceva seguire l'assioma che "tale titolo (laurea in architettura) non può pertanto essere dimenticato nei titoli di studio ritenuti obbligatori alla partecipazione della gara".

Ad avviso di questa Associazione la stazione appaltante non si era assolutamente "dimenticata" ma aveva correttamente interpretato la legge, cioè il DPR 328/2001, e la giurisprudenza conseguente, in modo particolare la Sentenza TAR Lazio ulteriormente chiarificatrice.

La redazione della strumentazione urbanistica territorale, comunale e attuativa, in tutte le varie accezioni regionali e nazionali assunte, ha un deciso spartiacque con l'entrata in vigore del DPR 328 del 2001 e con la revisone completa degli Ordini professionali degli architetti e degli ingegneri, oltre che di altre figure.

Il DPR stabilisce infatti che la pianificazione è materia riservata (ancorchè non esclusiva) ai pianificatori-urbanisti iscritti all'Ordine rinnovato degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conseravtori (APPC). In modo particolare per i laureati quinquennali, cioè quelli Iscritti nella apposita Sezione A.

Agli Architetti è comunque concesso di iscriversi alla Sezione A, Settore Pianificatori con il superamento dell'esame di stato ad hoc, cioè quello riservato agli urbanisti. A tal riguardo vedasi la Sentenza del TAR Lazio.

Gli ingegneri, laureati post DPR328, invece non possono iscriversi a tale Settore.

Ma il DPR ha fatto salvo, come succede in questi casi, anche i diritti acquisiti affermando che i "vecchi" laureati, cioè quelli ante DPR mantegono le possibilità regresse. Ciò significa che architetti ed ingegneri possono sottoscrivere gli strumenti urbanistici ancorchè senza alcuna formazione derivante dal curriculum studiorum.

Per ovviare a questa anomalia la Stazione appaltante, giustamente, per un incarico così importante e specifico, ha ristretto la platea ai soli "ingegneri civili" che si presume abbiano un percorso formativo adeguato anche nella materia urbanistica, e agli architetti che possano dimostrare comunque di aver esercitato la professione di Pianificatore da almeno un decennio.

La Risposta alla FAQ è la seguente:

"Il DPR 328/2001 all’art. 15 “Sezioni e titoli professionali”, distingue tra le lettere “A” e “B”, istituendo nell’Albo due sezioni: la sezione “A” (riservata a coloro in possesso di laurea quinquennale o specialistica), la sezione “B” (riservata a coloro in possesso di laurea triennale.

L’art. 16 dello stesso decreto, “Attivita' professionali”, regola invece le attività professionali attribuite a ciascun settore delle due sezioni.

Tale ripartizione ha il solo scopo di individuare tra le figure professionali quelle maggiormente caratterizzanti la professione, restando immutato il quadro complessivo delle attività esercitabili nell’ambito della professione stessa come già normativamente definito.

Ne deriva che, nel caso di specie, il soggetto abilitato alla professione prima dell’entrata in vigore del DPR 328/2001 può eseguire l’attività di pianificatore, mentre tale attività può essere esercitata, per i soggetti abilitati alla professione dopo l’entrata in vigore del DPR 328/2001 soltanto dai soggetti previsti dall’art. 15, comma 2 alla Sezione A/b, Settore "pianificazione territoriale"."

Tale linea interpretativa va nella direzione tracciata da anni da ASSURB, che sostiene come a seguito della creazione dell'apposito settore Pianificazione nell'ordine degli APPC , le attività di pianificazione territoriale non siano più libere ma riservate agli iscritti a tale settore.

Tale linea interpretativa è stata inoltre ribadita:

a) dal TAR Lazio, con la sentenza 667/2006 che ribadisce quanto evidenziato dal DPR 328/01, cioè l'obbligo di sostenere l'esame di stato per coloro i quali vogliano fregiarsi del titolo di Pianificatore, come espresso anche dal Ministero competente su precisa richiesta dell'Ordine APPC di Roma;

b) dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio Affari Istituzionali e Autonomie Locali, Parere del 22.9.2010 - Redazione strumenti urbanistici riservati a soggetti muniti di idoneo titolo di laurea (parere in merito alla competenza necessaria per la redazione di atti di pianificazione);

c) dalla Regione Piemonte che, nella nuova stesura dell'articolo 76 della LR 3/2013 prevede la possibilità di redazione degli atti di pianificazione solo per urbanisti, architetti ed ingegneri ante DPR 328/01 e laureati magistrali in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale.