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D.L. 23.12.2013 convertito in legge: Nuove disposizioni su requisiti per Certificatore Energetico senza obbligo di corso per i Pianificatori Territoriali / 2014

L'Assemblea del Senato ha definitivamente approvato il DDL n. 1299 con Atto di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia" confermando le nuove disposizioni in termini di requisiti per diventare certificatori energetici.


Tra i contenuti per quanto concerne i requisiti per diventare certificatori energetici, viene esteso il numero delle figure professionali che possono redigere l'APE senza obbligo di frequentare il corso di 80 ore. In particolare, all'attuale al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole da: "LM-4" a: "LM-73" sono sostituite dalle seguenti: "LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73" e le parole da: "4/S" a: "77/S" sono sostituite dalle seguenti: "4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S"; [...]

In pratica, l'obbligo del corso è stato cancellato per i laureati in: ingegneria aerospaziale e astronautica, biomedica, dell'automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale; pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; scienze e tecnologie della chimica industriale. Mentre, tra i diplomi che permettono la redazione delle certificazioni energetiche senza corso, sono stati inseriti anche quelli in aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica e metalmeccanica. Le nuove figure si aggiungono a quelle già previste dalla normativa

Sulla questione del mancato inserimento del laureato in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale era intervenuta da tempo ASSURB sia con uno specifico Dossier che con una segnalazione inviata al CESTEC SpA con nota prot. 027/2012 del 24 ottobre 2012 segnalando proprio l' "anomalia" e l'impossibilità di un laureato in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale di accedere al sistema di accreditamento regionale pur avendo - nel caso in specie - superato un corso certificante.

ASSURB aveva inoltra già segnalato il problema anche per quanto riguardava la Regione Veneto, inviando un proprio contributo alla Regione Veneto (nota prot. 018/2012 del 07/06/2012)

Tale ultima modifica normativa determina un ulteriore riconoscimento del laureato in Pianificazione, territoriale, urbanistica e ambientale e della sua specificità di tecnico operante a 360° sulle tematiche territoriali ed ambientali.