Di seguito viene presentato un Indice ragionato di tutti i Documenti o gli Atti di carattere giuridico che hanno interessato la figura dell’Urbanista negli ultimi quarant’anni, da quando cioè si è costituita la Associazione Nazionale degli Urbanisti, successivamente ampliata con la dizione dei Pianificatori Territoriali e Ambientali (ASSURB). L’Associazione nasce dopo l’uscita dei primi laureati del Corso di Laurea in Urbanistica per tutelare la figura dell’urbanista e per far conoscere e divulgare la materia urbanistica. Ma appena entrati nel mondo del lavoro gli Ordini tradizionali di architetti ed ingegneri iniziano un contenzioso contro tale figura che, nella loro interpretazione, non poteva esercitare la libera professione in quanto non in possesso del relativo esame di stato. In effetti il legislatore quando aveva istituito il corso di laurea (1970) non aveva previsto anche questo tipo di prova per i nuovi laureati. Si era in un periodo storico in cui nell’agenda del politico la priorità era quella di eliminare gli Ordini, retaggio dell’epoca fascista, in applicazione delle regole europee della libera circolazione delle merci e delle persone. Purtroppo questo non è avvenuto e agli Ordini sono stati dati recentemente nuovi adempimenti obbligatori, come la formazione continua, proprio per continuare a tenerli in vita. Nonostante le varie leggi di liberalizzazione, per esempio quella che ha cancellato le tariffe minime, a favore del cittadino-consumatore. L’Ordine rimane così una anomalia nel campo delle professioni europee.

Competenze

a cura di Daniele Rallo e Luca Rampado

Ultimo aggiornamento: 23 febbraio 2021.

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Di seguito viene presentato un Indice ragionato di tutti i Documenti o gli Atti di carattere giuridico che hanno interessato la figura dell’Urbanista negli ultimi quarant’anni, da quando cioè si è costituita la Associazione Nazionale degli Urbanisti, successivamente ampliata con la dizione dei Pianificatori Territoriali e Ambientali (ASSURB). L’Associazione nasce dopo l’uscita dei primi laureati del Corso di Laurea in Urbanistica per tutelare la figura dell’urbanista e per far conoscere e divulgare la materia urbanistica. Ma appena entrati nel mondo del lavoro gli Ordini tradizionali di architetti ed ingegneri iniziano un contenzioso contro tale figura che, nella loro interpretazione, non poteva esercitare la libera professione in quanto non in possesso del relativo esame di stato. In effetti il legislatore quando aveva istituito il corso di laurea (1970) non aveva previsto anche questo tipo di prova per i nuovi laureati. Si era in un periodo storico in cui nell’agenda del politico la priorità era quella di eliminare gli Ordini, retaggio dell’epoca fascista, in applicazione delle regole europee della libera circolazione delle merci e delle persone. Purtroppo questo non è avvenuto e agli Ordini sono stati dati recentemente nuovi adempimenti obbligatori, come la formazione continua, proprio per continuare a tenerli in vita. Nonostante le varie leggi di liberalizzazione, per esempio quella che ha cancellato le tariffe minime, a favore del cittadino-consumatore. L’Ordine rimane così una anomalia nel campo delle professioni europee.

L’Associazione ha invece sostenuto la posizione che la professione era regolamentata dal Codice Civile (art.2229) che stabilisce che l’esame di stato è obbligatorio solo per alcune professioni individuate con legge dello Stato. Nella legge istitutiva dell’esame di stato per architetto e ingegnere, degli anni 20 del 1900, la materia urbanistica non era compresa né citata. Pertanto architetti ed ingegneri avevano esercitato la professione dell’urbanista per “uso capione” ma non per riconoscimento giuridico. Sino agli anni ’50, a seguito della approvazione della legge urbanistica nazionale del 1942, le città che dovevano dotarsi di piano regolatore erano poche decine e venivano decise direttamente dal Ministero dei lavori pubblici con l’approvazione di appositi elenchi periodici. Dagli anni ’60 lo strumento urbanistico (piano di fabbricazione con annesso regolamento edilizio o piano regolatore generale) diventa obbligatorio per tutti i comuni. La riforma farà un ulteriore passo in avanti con l’avvento delle Regioni e la delega alle stesse della materia urbanistica. Tutte le Regioni si doteranno di una legge urbanistica.

Nel contesto degli anni ’60 diventa prioritario individuare una figura di tecnico laureato specialistico con una formazione specifica sul campo urbanistico, diversa da quella dell’architetto e dell’ingegnere civile. Orientati alla costruzione edilizia il primo, al progetto strutturale il secondo. Nessuno dei due aveva una cultura del territorio. Da una costola dell’istituto universitario di Venezia nasce, dopo un lungo dibattito accademico, il corso di laurea in urbanistica nel 1970 con Decreto del Presidente della Repubblica grazie all’impegno e al progetto tecnico e politico del professore Giovanni Astengo.

L’Associazione si è trovata quindi nella scomoda posizione di difendere i neo laureati convinti che l’entrata nel mercato del lavoro, data l’alta specializzazione, fosse scontata e agevole. Non è stato così. Da una parte il mercato ha accolto questa figura immediatamente e facilmente, sia nella libera professione che nella pubblica amministrazione. I neo laureati hanno trovato nell’Ente locale il maggior e più convinto datore di lavoro. Dall’altra, invece, gli Ordini costituiti hanno visto in questa nuova figura la sottrazione di una quota del mercato professionale di loro competenza. Quota ridicola economicamente confrontata con quella dell’edilizia ma importante per il rapporto che si viene a creare con l’ente pubblico.

Per tutti questi quarant’anni la Associazione, fondata sul volontariato e appoggiata timidamente dall’accademia, si è dovuta, ob torto collo, far carico del contenzioso con i “giganti” degli Ordini. Dopo una serie di ricorsi ai vari tribunali amministrativi regionali il contenzioso si è chiuso con una sentenza definitiva del Consiglio di Stato nel 1996 (n.1087) che grazie soprattutto all’aiuto dell’emerito professor Giannini ha sancito quello che era nella ragionevolezza della norma. La professione dell’urbanista può essere esercitata dalla figura che meglio rappresenta il percorso studiorum e formativo in materia.

Successivamente tale posizione è stata ulteriormente definita dal Decreto 328/01 che ha istituito l’apposito esame di stato e ha messo in chiaro quali sono le competenze dell’urbanista. La figura dell’urbanista è stata inserita nell’Ordine degli architetti ri-denominato e riformato in Sezioni e Settori. Per fregiarsi del titolo giuridico di urbanista o pianificatore territoriale dal 2001 è necessario aver superato un apposito esame di stato diverso da quello di architetto. La materia urbanistica è “riservata” prioritariamente al laureato in pianificazione.

Prima di arrivare a questa conclusione, sotto la spinta della Associazione, vi sono stati diversi passaggi istituzionali che hanno dato luogo a provvedimenti di vario genere, nazionali e regionali, che hanno segnato la storia giuridica dell’urbanista. In un paese in cui il valore giuridico del titolo di studio viene prima del valore culturale della formazione scolastica.

L’indice che segue rappresenta la totalità dei vari atti. Costruiti in ordine cronologico, dal più recente al più vecchio, con una piccola introduzione che ne esplicita i contenuti di ognuno. Il numero di riferimento rimanda al testo originale che è possibile consultare al link.

Elenco dei documenti

Qui di seguito si elencano i documenti rilevanti, raccolti dall’ASSURB, in ordine cronologico. Il titoli dei documenti sono selezionabili e portano ai relativi file PDF.


2018 – d45 – Urbanistica e riserve. Il Comune di Teolo (PD), sposando la linea ASSURB, individua chi può redigere gli strumenti urbanistici attuativi.

PianificatoriTerritoriali ed Urbanisti possono redigere piani urbanistici attuativi sia ante che, in via riservata, post DPR 328/2001


2017 – d44 – Vas e riserve. Sentenza T.A.R. Toscana n. 1014/2017 – Solo al Pianificatore terrioriale spetta il coordinamento e la firma della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Sentenza T.A.R. Toscana n. 1014 del 01/08/2017, conferma che spetta solo agli iscritti al settore Pianificazione territoriale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori il ruolo di coordinatori della Valutazione Ambientale Strategica, mentre le altre figure professionali (nel caso in specie gli Agronomi la cui competenza è circoscritta alla flora e alla fauna così come previsto legge del 7 gennaio 1976, n. 3) svolgono un ruolo complementare.


2017 – d43bis – Competenze. Certificazione energetica – Regione Lazio – Confermata la possibiltà di diventare Tecnici abilitati alla redazione degli APE per i Pianificatori territoriali

Certificazione energetica.
Regione Lazio DGR n.398 del 11/07/2017, conferma la possibilità dei laureati in urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale ad iscriversi ai corsi di formazione per diventare tecnici abilitati alla redazione dell’attestato per la Certificazione Energetica in riferimento al DPR 75/2013 e alla Legge 9/2014 e al DI 26/06/2015


2017 – d43 – Insegnamento. Accesso ad ulteriori classi di concorso per i laureati in pianificazione territoriale

Decreto Ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017, dispone (a seguito di azione ASSURB con nota del 24/01/2017) la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, come previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, contenente disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento. I laureati in Urbanistica o Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale vecchio e nuovo ordinamento possono accedere all'insegnamento delle nuove materie che passano da una (A60 Tecnologia) a quattro.


2016 – d42 – Commissioni. ANAC – Composizione commissioni di gara – Inseriti i Pianificatori territoriali nella Categoria 8 Territorio e urbanistica

Autorità Nazionale Anticorruzione
Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici. Linee Guida approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016.
I pianificatori sono inseriti in Categoria 8 Territorio e urbanistica. (ASSURB con nota del 04/10/2016 ha chiesto all’ANAC di inserire i pianificatori anche nelle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ai sensi del Decreto MIUR del 11 maggio 2000 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.189 del 14-8-2000) successivamente riconfermato con Decreto MIUR 14 aprile 2003 (Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 181 del 6 Agosto 2003) che determina l’equipollenza della laurea in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale alle lauree in ingegneria civile ed architettura. In modo particolare per i commissari di gara che sono pubblici dipendenti di ruolo in organico della pubblica amministrazione ed ai sensi di quanto ricordato dal Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni nella Direttiva n. 3/05 del 3 novembre 2005.


2015 – d41quater – Urbanistica e riserve. Ordine APPC NO-VB – Parere sulle riserve, anche esclusive, del pianificatore territoriale

Ordine APPC: l’architetto post 328 non può svolgere la professione di urbanista
Importante presa di posizione dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori delle provincie di Novara e Verbano-Cusio-Ossola. L’Ordine entra nel merito delle competenze professionali attribuite alla figura dell’architetto laureatosi con il nuovo ordinamento e dopo l’entrata in vigore del DPR 328/2001.
La risposta ad un iscritto (prot. 2015/1192), firmata dal Presidente dopo aver “interpellato il […] consulente legale”, è molto precisa e decisa e non lascia alcun dubbio ad interpretazioni.
“La base di partenza — afferma l’Ordine — è quanto disposto dal DPR 328/2001” che rappresenta l’unica espressione giuridica che entra nel merito delle professioni e delle loro competenze. Il 328 infatti “disciplina i requisiti per l’ammissione all’esame di Stato” e di conseguenza in che Sezione e Settore dell’Albo i laureati si possono/devono iscrivere.
Il citato DPR mette ordine tra le quattro professioni inserite nell’Albo degli APPC a seguito della riforma universitaria e della storica controversia con gli urbanisti, nata a metà anni settanta e conclusasi con la Sentenza del Consiglio di Stato del 1996 (n. 1087, si veda il nostro documento “d07”) a favore degli stessi.
Il parere dell’Ordine di Novara cita espressamente l’art. 16 del DPR che stabilisce “espressamente quali sono gli oggetti delle attività professionali”.
La conclusione del parere è che se l’architetto ha conseguito “l’abilitazione professionale […] in epoca successiva all’entrata in vigore del DPR 328/2001” lo stesso, per iscriversi al Settore Pianificazione, deve “conseguire l’abilitazione professionale a seguito [del superamento] dell’apposito esame di Stato che consente di accedere alla professione di pianificatore territoriale.”
“Pertanto — conclude il parere — si ritiene che un architetto, che ha sostenuto l’Esame di Stato e si è iscritto all’Ordine professionale (nel settore “architetto”) in un’epoca successiva alla riforma del 2001, non ha titolo per svolgere la professione di pianificatore, per la quale oggi è previsto un percorso di studi ad hoc.” (parentesi e sottolineatura presenti già nel testo originale del parere dell’Ordine).
Si tratta di una presa d’atto molto importante che si allinea con l’interpretazione data dall’ASSURB sin dal 2001, anno di entrata in vigore del DPR. Da questo punto di vista il DPR ha segnato una bisettrice netta.
Per i laureati ante 2001 che hanno superato l’esame di Stato (di architetto) e si sono iscritti all’Ordine degli Architetti (all’epoca solo architetti) valgono i diritti acquisiti, ancorché non sanciti da nessuna legge. Lo svolgimento della professione di urbanista avveniva per una sorta di analogia alla disciplina dell’architettura e dell’ingegneria. Dopo la riforma del 2001 l’iscrizione al nuovo Albo degli APPC può avvenire solo nel Settore specifico per cui si è superato l’esame di Stato. Per iscriversi al Settore Pianificazione territoriale bisogna aver superato l’esame di Stato omonimo, completamente diverso da quello di Architetto.
Lo stesso dicasi per i laureati vecchio ordinamento. Se possono esercitare la professione “per usucapione” non possono però iscriversi al Settore Pianificazione territoriale se non dopo aver superato l’esame apposito, come affermato senza dubbio dalla sentenza chiarificatrice del TAR Lazio del 2006 (nostro documento “d28”) e dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2008 (nostro documento “d30ter”).
Il parere conclude che “l’aspetto particolare non risiede tanto nella semplice iscrizione nel settore Architettura quanto piuttosto nel tempo in cui è avvenuta l’iscrizione (ante o post 2001).”
La conclusione ovvia, sempre sostenuta da ASSURB, è che dopo il 2001 la professione di Urbanista è diventata una riserva per gli iscritti all’Ordine APPC, ma nel Settore Pianificazione territoriale. Questo Settore comprende i laureati in Pianificazione e, in seconda istanza, anche gli architetti, a patto che abbiano però superato l’apposito esame di Stato. Il DPR e la successiva giurisprudenza non dà invece alcuna possibilità per i laureati in ingegneria di esercitare la professione di Urbanista.


2015 – d41ter – Urbanistica e riserve. Ordine APPC CZ – Excursus sulle competenze, anche esclusive, del Pianificatore territoriale

Ordine APPC di Catanzaro.
Interessantissima lettera interpretativa delle competenze del Pianificatore Territoriale in risposta ad un quesito di un iscritto allo stesso Ordine. Lo scritto argomenta approfonditamente tutte le questioni relative alle competenze del Pianificatore Territoriale citando e interpretando il DPR 328/01 e una serie di Sentenze amministrative di riferimento allo stesso. La conclusione, ovvia per ASSURB, che spettano al laureato PT tutte le competenze riguardanti la pianificazione generale e particolareggiata, oltre una serie di competenze successive riguardanti le valutazioni, le certificazioni, ecc. L’importanza di tale testo è che è stato scritto da un Ordine APPC provinciale.


2015 – d41bis – Competenze. Catasto – Il Consiglio Nazionale APPC conferma in modo definitivo le competenze del Pianificatore territoriale in ambito catastale

Catasto – CNAPPC
In data 2 Luglio 2015 il CNAPPC (Protocollo n° 0000038 del 07/01/2016) su richiesta dell’Ordine di Siena sulla possibilità di un Pianificatore Territoriale in materia di visure catastali ha così deciso “occorre, innanzitutto, precisare che le competenze del pianificatore territoriale sono disciplinate dal secondo comma dell’art. 16 del D.P.R. 328/01, che recita, “Formano oggetto dell’attività professionale ……”.
Coerentemente con quanto espresso con la circolare CNAPPC (prot. n. 180 del 7 marzo 2013) relativa alle competenze del pianificatore junior, appare logico e ragionevole confermare per il pianificatore la sussistenza di un’assunzione diretta di responsabilità nei procedimenti tecnico-amministrativi come quelli relativi ad operazioni relative all’accatastamento di immobili e frazionamenti particellari, atteso che tale attività comporta l’acquisizione, elaborazione, analisi, nonché archiviazione e restituzione grafica di dati di natura territoriale.


2014 – d41 – Vas e riserve. Parere CNAPPC: competenza esclusiva per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è del Pianificatore territoriale

Importante presa di posizione del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. In risposta ad un quesito posto dal Consiglio Provinciale APPC di Pordenone il Consiglio Nazionale ha ribadito che la prestazione riguardante la VAS appare chiaramente appannaggio privilegiato del Pianificatore Territoriale. Tale parere viene dato in base ad una attenta e corretta lettura del DPR 318/2001. Il Consiglio Nazionale sottolinea che per le altre figure professionali (ingegnere, agronomo, geologo, biologo) la VAS non può essere svolta in forma piena ed esclusiva. Si ricorda comunque che gli architetti possono iscriversi al settore Pianificatori dell’Ordine previo superamento dell’apposito esame di Stato come ribadito dalla Sentenza TAR Lazio n. 667 del 31/01/2006 confermata in sede di Consiglio di Stato con Sentenza n. 2676/2008. La presa di posizione del Consiglio Nazionale nel confermare quanto già espresso in altre sedi (cfr. Urbanistica Informazioni, n. 238 aprile-maggio 2011) tutela in questo modo la figura del Pianificatore iscritto all’Ordine dopo l’entrata in vigore del DPR 328/01 che ha introdotto l’esame di Stato anche per questa figura professionale e che ha regolamentato il nuovo Ordine stesso.


2014 – d40 – Urbanistica e riserve. Comune di Carrara (MS) – Perere sui soggetti abilitati ad esercitare l'attività di pianificatore

Il Comune di Carrara, attraverso il Servizio Settore Urbanistica e Suap, ha pronunciato una interessante risposta in merito alla competenza necessaria per la redazione di atti di pianificazione. Il testo riprende Il DPR 328/2001 che all’art. 15 Sezioni e titoli professionali, distingue tra le lettere “A” e “B”, istituendo nell’Albo due sezioni: la sezione “A” (riservata a coloro in possesso di laurea quinquennale o specialistica), la sezione “B” (riservata a coloro in possesso di laurea triennale. L’art. 16 “Attività professionali”, regola le attività professionali attribuite a ciascun Settore delle due sezioni. Tale ripartizione ha come scopo quello di individuare tra le figure professionali quelle maggiormente caratterizzanti la professione, restando immutato il quadro complessivo delle attività esercitabili nell’ambito della professione stessa come già definito dalla normativa. Ne deriva che, nel caso di specie, il soggetto abilitato alla professione prima dell’entrata in vigore del DPR 328/2001 può eseguire l’attività di pianificatore, mentre tale attività può essere esercitata, per i soggetti abilitati alla professione dopo l’entrata in vigore del DPR 328/2001 soltanto dai soggetti previsti dall’art. 15, comma 2 alla Sezione A o B, Settore “pianificazione territoriale”.


2014 – d39 – Competenze. Certificazione energetica-Tecnico abilitato: l'obbligo del corso formativo è stato eliminato per i laureati in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale.

Certificazione energetica.
Approvazione da parte dell'Assemblea del Senato del DDL n. 1299 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 recante interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia” confermando le nuove disposizioni in termini di requisiti per diventare certificatori energetici. L'obbligo del corso formativo è stato eliminato per i laureati in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale.


2013 – d38bis – Competenze. La Regione afferma che “il pianificatore junior può sottoscrivere un piano urbanistico”

Regione Lazio. Dipartimento Territorio.
Interessante presa di posizione della Regione Lazio sulle competenze del Pianificatore Iunior. Ai sensi dell’art.16, comma 4, lettera b del DPR 328/01 la Regione afferma che “il pianificatore junior può sottoscrivere un piano urbanistico”.


2013 – d38 – Competenze. Certificazione energetica-Tecnico abilitato: DDL Destinazione Italia

Certificazione energetica.
Col DDL Destinazione Italia, che ha sostituito il Regolamento sui requisiti professionali dei certificatori energetici di edifici (DPR 75/2013), cambiano i requisiti per diventare Certificatori energetici. A cambiare non è solo la durata dei corsi formativi (passata da 64 a 80 ore) ma soprattutto l'aumento delle lauree e dei diplomi che consentono di accedere alla professione senza sostenere un corso di formazione aggiuntivo.


2013 – d37 – Urbanistica e riserve. Regione Piemonte – Laureati post DPR 328/01: riservata ai Pianificatori territoriali la redazione di strumenti urbanistici

Legge Regione Piemonte n. 3 del 25/03/2013.
Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 Tutela ed uso del suolo in materia di urbanistica ed edilizia. Il testo della nuova legge, che modifica la cd legge Astengo, rappresenta una riforma molto importante, soprattutto dal punto di vista della sburocratizzazione della macchina regionale. Importante la nuova definizione dell'articolo 76 che introduce, a fianco dei tecnici – laureati in urbanistica, architettura ed ingegneria ante DPR 328/01 – ai quali affidare gli incarichi di progettazione, anche i laureati in possesso di laurea magistrale – nuovo ordinamento classi 54S e 48LM – in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale. Non sono nominati i laureati magistrali in architettura ed ingegneria.


2013 – d36 – Competenze. Catasto: il Consiglio Nazionale APPC precisa in un parere che il Pianificatore territoriale junior ha competenze in materia catastale

Catasto.
In data 03.06.2013 il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, in merito alla competenza del Pianificatore Junior e Pianificatore Territoriale in materia di aggiornamenti catastali, ha espresso il seguente parere: “sulla base di quanto fin qui argomentato ed in assenza di precise e specifiche indicazioni normative che inibiscano ai Pianificatori, iscritti alla sezione B dell'Albo, di svolgere operazioni di accatastamento di immobili e frazionamenti particellari, non si può che ritenere legittimo e possibile far rientrare nella competenza dei pianificatori anche le prestazioni oggetto del presente quesito”.


2012 – d35 – Competenze. Certificazione energetica. Sono ammessi all'iscrizione dell'Albo regionale i laureati in Urbanistica e Pianificazione Territoriale

Certificazione energetica.
Regione Lombardia. DGR 21.11.2012, IX-4416, albo certificatori energetici. Sono ammessi i laureati in Urbanistica e Pianificazione Territoriale.


2012 – d34 – Urbanistica e riserve. Sentenza Tar Lazio 3757/2012: DPR 328/2001 è fonte interpretativa per competenze esclusive riservate al Pianificatore

Regione Lazio – Sentenza TAR 3757/2012: il DPR 328/01 è fonte interpretativa e complementare per la definizione delle competenze professionali.
Importante interpretazione del TAR Lazio sulle competenze riservate alle varie figure professionali a seguito della vigenza del DPR 328/01. La Sentenza riguarda la professione del geologo e dell’architetto su una questione legata a delle tematiche di competenza del primo.
La Sentenza entra nel merito delle cosiddette “riserve”.
Se una attività professionale risulta elencata da una qualsiasi norma, ivi compreso il DPR 328/01, ed attribuita ad una specifica figura professionale e non ad altre, essa si deve intendere “riserva” di quella professione:in ultima analisi le competenze il DPR 328/01 attribuisce a ciascuna figura professionale possono essere svolte anche da altre figure se e solo se esplicitamente elencate tra quelle esercitabili da queste ultime; in caso contrario la specifica competenza elencata è “riserva” della figura professionale alla quale il DPR la attribuisce.In analogia anche per i Pianificatori Territoriali è evidente come, in mancanza di altre fonti normative che attribuiscano in modo chiaro ed inequivocabile la materia della Pianificazione Territoriale (dell’Urbanistica, della Valutazione Ambientale Strategica e dei Sistemi Informativi Territoriali) l’unica fonte normativa vigente è il D.P.R. n. 328/01 articolo 16 comma 2 lettere a) e b) e comma 5) lettera b) punti 2) e 3)
che attribuisce la materia della Pianificazione Territoriale e Urbanistica, il coordinamento della VAS, la realizzazione e gestione dei SIT alla specifica figura professionale del PT.


2011 – d33 – Competenze. Prevenzione e incendi. Il Pianificatire territoriale può iscriversi negli elenchi del Ministero dell'Interno in materia di prevenzione incendi

Prevenzione incendi.
Con il DM 05/08/2011 Ministero dell'Interno (Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26.08.2011) sono state dettate le procedure e i requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli Elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 08.03.2006, n. 139, in materia di normativa antincendio. Secondo l'art. 3 del D.M. possono iscriversi negli elenchi del Ministero dell'interno i professionisti già iscritti negli albi professionali, degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione all'albo professionale, b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi.


2010 – d32 – Competenze. Stime e perizie. I Pianificatori territorili sono abilitati a redigere perizie di stima

Stime e perizie.
La legge finanziaria 2010 (n. 191 del 23 dicembre 2009 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) ha, tra le sue misure più rilevanti, prorogato i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni societarie e dei terreni edificabili o con destinazione agricola. In particolare l´art. 7, c. 1, della legge n. 448/2001 così recita: “1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6”. Ne consegue che gli urbanisti-pianificatori territoriali, iscritti all’Albo, sono una delle categorie abilitate a redigere tali perizie.


2010 – d31bis – Consorsi. I Pianificatori partecipano a pieno diritto a concorsi pubblici e concorsi di idee idee

Concorsi di idee e concorsi pubblici.
Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Architettura di Alghero.
Nota del Preside, del Presidente del Corso di Laurea in Urbanistica e del Presidente del Corso di Laurea in Architettura in merito alla possibilità dei laureati in Urbanistica, Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale di partecipare a concorsi di idee aventi ad oggetto piani, interventi e progetti di riqualificazione urbana riconducibili alla fattispecie previste dal D.P.R. n. 328/01 ovvero progetti di trasformazione urbana e territoriale nonché alla partecipazione per concorsi per funzionari e dirigenti pubblici nel settore pianificazione territoriale e urbanistica.


2010 – d31 – Urbanistica e riserve. Regione FVG: l'urbanistica è materia riservata

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio Affari Istituzionali e Autonomie Locali, Parere del 22.9.2010
Redazione strumenti urbanistici riservati a soggetti muniti di idoneo titolo di laurea.
Il parere espresso dalla massima autorità regionale è stato dato a seguito di una richiesta specifica di un Comune friulano avente per oggetto se il geometra dipendente presso il Comune poteva redigere e sottoscrivere uno strumento urbanistico, nella fattispecie un Regolamento Edilizio.
L'avvocatura dopo una disamina della regolamentazione professionale a seguito della lettura della legge urbanistica nazionale e della circolare allegata, afferma “successivamente, è stata istituita la laurea in urbanistica ed è stato individuato l'ambito di attività del laureato in tale disciplina, il quale opera nel settore pubblico e privato anche attraverso l'elaborazione di piani urbanistici e territoriali con relativi strumenti attuativi”.
“Più recentemente, con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono state apportate modifiche ed integrazioni alla disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni (quali quelle di architetto, di ingegnere e di geometra), nonché alla disciplina dei relativi ordinamenti ed è stata istituita – tra le altre – la figura professionale del pianificatore, con conseguente individuazione delle relative competenze, elencate all'art. 16, comma 2 e comma 5, lett. b)”.
“Pertanto, pare doversi ritenere che la redazione di strumenti urbanistici costituisca attività riservata a soggetti muniti di idoneo titolo di laurea e che abbiano superato l'esame di abilitazione professionale”.


2008 – d30ter- Urbanistica e riserve. Il Consiglio di Stato conferma l'obbilgo di superamento dllo specifico esame di stato per l'iscrizione al Settore Pianificazione Territoriale dell'Ordine dei APPC

Esame di stato.
Sentenza C.D.S. N° 2676/2008.
La sentenza, confermando una precedente espressione del TAR Lazio, conferma che per l'iscrizione al Settore Pianificazione Territoriale dell'Ordine degli A., Pianificatori, P. e C. occorre aver superato l'apposito esame di stato per la professione di Pianificatore Territoriale.


2008 – d30bis – Urbanistica e riserve. Regione Piemonte: un dipendente pubblico può redigere strumentazione urbanistica solo se ha titoli adeguati ed iscrizione in apposito albo

Parere Regione Piemonte n° 137-2008.
A seguito di richiesta di parere alla Regione Piemonte da parte di un Comune in merito alla possibilità che un suo dipendente possa progettare per il proprio Ente gli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, relative revisioni, varianti (strutturali, parziali) e loro modifiche, come contemplati dalla vigente Legge Regionale Urbanistica, la Regione ribadisce, sposando la linea ASSURB, che è possibile alle seguenti condizioni: Laurea in Ingegneria, Architettura, Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale oltre all’iscrizione negli appositi albi che ne consentano l’esercizio della professione.


2008 – d30 – Competenze. Stime e perizie. DPR 196/2008: i Pinificatori territoriali possono redigere periezie giurate anche nelle operazioni cofinanziate dai programmi europei.

Stime e perizie. DPR 3 ottobre 2008, n. 196.
Gli urbanisti iscritti all’Albo degli APPC possono presentare perizie giurate nell’ambito delle operazioni co-finanziate dal FERS.
“Art. 5 – Nell’ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l’acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile, nei limiti dell'importo di cui alla lettera c), alle seguenti condizioni: «c) la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene.
Art. 6. – Nell’ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di edifici già costruiti costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera a), purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni: a) che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario”.


2007 – d29 – Competenze. Stime e perizie. L 244 del 2007. L'urbanista iscritto al settore Pianificazione dell'Albo dei APPC può redigere perizie di stima

Stime e perizie. Legge 244/2007
L’urbanista iscritto all’Albo degli Architetti può redigere le perizie di stima per il valore degli immobili ai sensi di tale provvedimento.
“art. 1 comma 144 – Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e' inserito il seguente: «Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili”.
“Comma 145. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: «Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili”.


2006 – d28 – Urbanistica e riserve. Esame di stato – Gli architetti che non hanno superato l’esame di stato per pianificatore territoriale non possono iscriversi al Settore omonimo

Esame di stato.
Sentenza TAR Lazio 11.1.2006 contro Architetti iscritti a APPC nel Settore Pianificatore senza aver superato l’esame di stato.
Gli architetti che non hanno superato l’esame di stato per pianificatore territoriale non possono iscriversi al Settore omonimo dell’Albo. Ciò vale sia per gli iscritti ante DPR 328/01 sia per quelli successivi. La vertenza era nata in quanto un gruppo di architetti ante DPR 328/01 dell’Ordine di Roma (cfr. DOC 26) si era iscritto al Settore Pianificatori Territoriali. La tesi sostenuta era che avendo conseguito la laurea e avendo superato l’esame di stato ante disposizioni DPR potevano di diritto essere iscritti a tutti gli altri settori in cui l’Albo era stato suddiviso senza alcuna nuova prova. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio interpretando la legge alla lettera ha cassato la tesi ribadendo che anche i laureati vecchio ordinamento se vogliono fregiarsi del titolo di Pianificatore devono superare l’esame di stato ad hoc diverso da quello per architetto precedentemente fatto.


2006 – d27 – CONCORSI. Equipollenze dei titoli dei studi ai fini dell'accesso al pubblico impiego.

Equipollenza nei concorsi pubblici.
Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni nella Direttiva n. 3/05 del 3 novembre 2005, laddove rappresenta che “le norme riguardanti le equipollenze dei titoli di studio ai fini dell’accesso agli impieghi pubblici, hanno carattere imperativo e vanno applicate anche in difetto di previsione dei medesimi bandi di concorso, così come è necessario prendere in considerazione le ultime posizioni assunte su tale materia dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui è consentito, in merito alla valutazione dei predetti titoli, con particolare riguardo ai titoli universitari, un apprezzamento discrezionale, fondato su una valutazione che, tenuto conto degli ordinari principi di valutazione delle equipollenze tra titoli di studio, ha logicamente ritenuto che titoli connotati da caratteristiche simili (cioè in base alla classe di appartenenza, alla facoltà che lo ha rilasciato, agli obiettivi formativi del corso di studio ed, infine, alle caratteristiche del medesimo corso di studio) siano tra loro equipollenti”.


2005 – d26 – Urbanistica e riserve. Ministero della Giustizia – E' prevista l'iscrizione dell'architetto esclusivamente nel settore architettura e non nel settore pianificazione

Esame di Stato.
Legge n. 173/2002 in materia di accesso alla professione di Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
Il Ministero della Giustizia con la lettera del 22.3.2005 dà una precisa risposta al Consiglio Nazionale APCC e al Consiglio Provinciale di Roma a seguito della iscrizione di alcuni suoi iscritti ai Settori diversi da quelle di Architetto presenti nell'Albo APPC a seguito della riforma del DPR 328/01. Il Ministero chiarisce dopo una precisa argomentazione che “è prevista l'iscrizione dell'architetto esclusivamente nel settore architettura alla Sezione A del nuovo Albo”. Qualora l'architetto voglia iscriversi anche ad altri Settori (Pianificatore Territoriale, Paesaggista, Conservatore) lo può fare solo subordinatamente “al superamento del relativo esame di stato». Si tratta della semplice lettura e applicazione del DPR 328/01.”


2005 – d25 – Comptenze. Corte dei Conti – Urbanista che assume incarico esterno alla PA è pubblico ufficiale

Pubblico Ufficiale.
Sentenza Corte dei Conti, 2a sezione, n. 109
Un'inchiesta penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale (…) svelava una fitta rete di azioni delittuose commesse in danno del Comune di (…) da amministratori, funzionari ed altri soggetti, in vario modo legati al Comune da rapporti di servizio, riguardanti la realizzazione di opere pubbliche. Il Procuratore contabile regionale, acquisite le sentenze penali emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p., e ritenendo che i fatti, di cui innanzi, avessero causato notevole lievitazione dei costi nella realizzazione delle opere pubbliche, menzionate, sino a determinare il dissesto finanziario del Comune, nonché danni (patrimoniali e morali) al paesaggio, all'immagine ed al prestigio dell’Ente locale, con diversi atti di citazione conveniva innanzi alla Sezione regionale per l’Abruzzo i soggetti ritenuti responsabili. Tra questi è stato chiamato a giudizio il professionista (architetto/ingegnere?) che aveva redatto la Variante al Piano Regolatore e al Regolamento Edilizio a seguito di regolare contratto. Il tecnico non era stato condannato dalla Procura per aver commesso illecito. Il processo penale si era infatti concluso nel 1997 con una sentenza di “non luogo a procedere» per intervenuta prescrizione, ritenendo comunque «evidente la colpevolezza dell’imputato, nella qualità di pubblico ufficiale”.
Agendo in questa veste, il professionista è stato chiamato a rispondere di danno erariale dalla Procura regionale della Corte dei conti per risarcire i danni patrimoniali e d’immagine, arrecati all’ente pubblico. Il collegio giudicante ha stabilito la responsabilità erariale “anche per l’attività meramente consultiva, quando è essenziale per l’assunzione del provvedimento finale”; e in misura maggiore per “’autorevolezza del consulente e la fiducia che ispira all’amministrazione”.
Ne consegue che anche l'urbanista-pianificatore territoriale quando assume un incarico dalla pubblica amministrazione è paragonato ad un pubblico ufficiale.


2004 – d24 – Concorsi. MIUR – Equiparazioni vecchi e nuovi ordinamento

Concorsi pubblici.
Decreto MIUR 5.5.2004 – Equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici (Decreto e tabelle equiparative).
Il Decreto fa ordine delle varie denominazioni dei corsi di laurea dopo le ri-definizioni assunte con la riforma universitaria del cosiddetto “3+2” che ha istituito le lauree triennali e le specialistiche. Il Decreto con una tabella allegata istituisce la corrispondenza tra la dizione del “vecchio” ordinamento e quello nuovo (DM n.509/1999, DM 28.11.2000, DM 12.4.2001).
Il Diploma di Laurea denominato «Urbanistica», di cui al DPR n. 1009/70 (modifica alla Tab XXX-bis del RD n.1652/1938) viene equiparato alla Laurea Specialistica LS-54/S. Il Diploma di Laurea denominato “Pianificazione Territoriale e Urbanistica” di cui al DPR n. 806/82 (modifica alla Tab XXX-bis del RD n.1652/1938) viene equiparato alla Laurea Specialistica LS-54/S, Il Diploma di Laurea denominato “Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale” di cui al DM 19.7.1993 viene equiparato alla Laurea Specialistica LS-54/S. Il Diploma di Laurea denominato “Politica del Territorio” di cui al Decreto Rettoriale 31.10.1997 Università di Trieste sede Gorizia, viene equiparato alla Laurea Specialistica LS-54/S.


2003 – d23 – Concorsi. MIUR – Equipollenza laurea in urbanistica e annullamento DM 21.05.2001

Concorsi pubblici.
Decreto MIUR 14.4.2003 – annullamento Decreto MIUR 21.5.2001. A seguito della Sentenza del TAR Lazio e alla “necessità di ottemperare a quanto disposto” il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca annulla il DM 21.5.2001 e “di conseguenza rimane in vigore il decreto interministeriale 11 maggio 2000, relativo alla equipollenza tra le lauree indicate ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi”.


2002 – d22 – Concorsi – Ricorso ASSURB TAR Lazio – Annullamento DM 21.05.2001 ed equipollenza laurea urbanistica per tutti i concorsi pubblici

Concorsi pubblici.
Sentenza TAR Lazio – Sezione III^ Bis, n. 13583/01 Reg.Ric., n.10572/02 Reg. Sent., Contro annullamento DM 21.5.2001.
Il ricorso proposto da ASSURB (rappresentata dagli avv. prof. Marcello Clarich e Mario Libertini e dall'avv. Graziella Pulvirenti) contro il Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca che aveva modificato il Decreto (DM 21.5.2001) di Equipollenza dallo stesso precedentemente emanato (DM 11.5.2000) tra le lauree di urbanistica, architettura e ingegneria per la partecipazione ai pubblici concorsi.
Il nuovo DM aveva infatti limitato la equipollenza ai soli concorsi pubblici per borse di studio.
Il TAR Lazio in premessa evidenzia l'assoluta legittimità della Associazione “a contestarlo in giudizio, essendo titolare di un interesse protetto e immediatamente compromesso dal provvedimento». Quindi il giudice entra nel merito del provvedimento facendo riferimento ad un precedente parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 16.12.1994 che «aveva già riconosciuto l'equipollenza tra le lauree in pianificazione territoriale, in ingegneria civile, in ingegneria edile e in architettura … in ragione del contenuto dell'ordinamento didattico”.
Il giudice sentenzia che non essendo “giustificata una generale esclusione di equipollenza (…). Il ricorso deve essere accolto” per cui il TAR “annulla il provvedimento impugnato” ordinando che la “sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa”.


2002 – d21 – Competenze. Nota esplicativa MIUR – Titoli per ammissione esame di stato settore urbanistica

Esame di stato.
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici – SAUS – Ufficio VI – 28/05/2002 – prot.2126 Oggetto: Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni. Applicazione D.P.R. 328/2001
Si tratta di una nota esplicativa del MIUR sugli esami di Stato a seguito delle novità introdotte dal DPR 328/01 e della sua prima applicazione. Per quanto riguarda gli architetti si precisa che "i laureati in architettura secondo l’ordinamento previgente possano partecipare agli esami di Stato per uno qualunque dei settori previsti dal D.P.R. n.328.
“Per quanto concerne i titoli di ammissione per accedere al settore Pianificazione territoriale, l’art.19, comma 4, lettera a del D.P.R. n.328 prevede quali titoli validi la laurea in scienze ambientali e la laurea in pianificazione territoriale ed urbanistica. Si esprime però l’avviso che a tale esame possano essere ammessi anche i laureati in urbanistica e quelli in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, atteso che la laurea in pianificazione territoriale e urbanistica ha sostituito soltanto nella denominazione quella in urbanistica ed ha mutato a sua volta denominazione in laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale”.


2002 – d20 – Competenze. Interrogazione Parlamentare – Esercizio della professione senza necessaria iscrizione all'Albo

Esame di stato.
Interrogazione parlamentare (4.7.2002): Esame di abilitazione per gli urbanisti, presentata dall'on. Andrea Colasio, risposta dell'on. Stefano Caldoro
La interrogazione parlamentare tendeva a dare chiarimenti dopo l'introduzione del DPR 328 della obbligatorietà o meno alla iscrizione all’Albo riformato di Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. La risposta chiara ed inequivocabile recita che “la possibilità di iscriversi all'ordine introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 328/2001 come facoltà e non come obbligo, non pregiudica infatti la possibilità per coloro che già esercitavano tale professione di continuare ad esercitarla senza alcuna necessità di iscriversi all'albo degli architetti”. Ne consegue, come del resto previsto dallo stesso DPR, che per i laureati con il precedente ordinamento l'iscrizione all'Albo è facoltativa ma gli stessi possono continuare ad esercitare la professione di urbanista-pianificatore territoriale come in precedenza.


2001 – d19 – Urbanistica e Riserve. DPR 328-2001 – Riforma degli albi professionali

DPR 5 giugno 2001 n. 328
Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti con allegata Relazione Illustrativa introduttiva della Commissione Ministeriale Rossi. Si tratta del provvedimento fondamentale che riforma l’Ordine degli Architetti e fissa le competenze per ogni professione.

Il DPR riforma gli ordini di architetti ed ingegneri introducendo nel primo la figura del Pianificatore Territoriale e istituendo l'apposito esame di stato. Il DPR specifica quali sono le competenze ed il campo di applicazione e le materie riservate agli urbanisti con laurea quinquennale e con laurea triennale.
“Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella Sezione A – Settore Pianificazione territoriale:
a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente e della città;
b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.
Per gli iscritti alla Sezione B, Settore "pianificazione" sono riservate le seguenti attività:
1) le attività basate sull’applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione;
2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l’analisi e la gestione della città e del territorio;
3) l’analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;
4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.”
Per i laureati in architettura il DPR non riserva alcuna attività in materia urbanistica ma permette agli stessi di iscriversi al Settore Pianificatori (Sezione A o Sezione B) previo superamento dell’esame di stato specifico. Per i laureati in ingegneria non riserva né alcun ambito di progettazione urbanistica né la possibilità di iscriversi alla Sezione previo esame di stato.
L’art. 3 del DPR specificando la "Istituzione di settori negli albi professionali" recita che “I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali (e che) Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.”


2001 – d18 – Concorsi. Autorità di Vigilanza sui LLPP – Accesso urbanisti a concorsi di idee

Concorsi di idee.
Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici – Delibera n. 33 del 2001
L’iscrizione all'albo professionale per la partecipazione ai concorsi di idee o di progettazione nel settore della pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale è ritenuta opportuna. L’urbanista può partecipare ai concorsi di idee a pieno titolo ancorché non nominato nel Bando.
Su specifica richiesta del dott. urbanista Giuseppe Vitale, l'Autorità delibera che “si ritiene legittimo ammettere gli urbanisti ai concorsi di idee e/o conferimento di incarichi in materia di predisposizione di atti aventi per oggetto la progettazione la pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale.”


2001 – d17 – Concorsi. Ricorso ASSURB-IUAV – Annullamento DM 21.05.2000

Concorsi pubblici.
DM 21.5.2001 Annullamento DM 11.5.2000 (cfr. DOC 16) che fa rivivere il DM precedente. Sono riportati i Ricorsi degli avv. Amorosino_Dugato per l’IUAV e Clarich-Pulvirenti per ASSURB, che hanno permesso di eliminare con effetto immediato il DM in questione e RIPRISTINARE il DM 11.5.2000.


2000 – d16 – Concorsi. Equipollenza della Laurea in urbanistica e pianificazione territoriale

Concorsi pubblici.
DM 11.5.2000 – Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
Equipollenza della laurea in Pianificazione Urbanistica Territoriale e Ambientale con le lauree in Architettura e Ingegneria Civile.
Il Decreto ministeriale fissa l'equipollenza tra le lauree “ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici”.


2000 – d15 – Urbanistica e Riserve. Regione Sicilia – Redazione strumenti urbanistici anche a laureati in urbanistica

Incarichi pubblici – Regione Sicilia – Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Decreto 22 marzo 2000.
Approvazione delle modifiche al disciplinare tipo d’incarico per la redazione del piano regolatore generale, delle relative prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio e al disciplinare tipo di incarico per la redazione del piano regolatore particolareggiato. Il Decreto “ritenuto di dover integrare e modificare i disciplinari tipo in relazione all'inserimento tra le figure professionali destinatarie dell'incarico di pianificazione anche quella del laureato in una delle discipline urbanistiche previste dall'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in Urbanistica, Pianificazione territoriale ed urbanistica o Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale, modifica completamente il disciplinare-tipo per gli incarichi di progettazione urbanistica, sia per il Piano Regolatore Generale che per il Piano Particolareggiato”.
In modo particolare stabilisce che: “Il comune nella persona del sindaco con il presente atto dà incarico all'ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale o dottore in possesso di laurea in urbanistica, o in pianificazione territoriale ed urbanistica, o in pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale …. (ovvero, per i laureati in una delle discipline urbanistiche sopramenzionate, ad un'associazione di categoria di rilevanza nazionale o all’albo degli esperti di pianificazione territoriale del Ministero dei lavori pubblici) di redigere il progetto di piano regolatore generale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71”.


1998 – d14 – Urbanistica e Riserve – Ministero Lavori Pubblici – Redazione strumenti urbanistici anche a laureati in urbanistca

Incarichi pubblici. Direttiva Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione generale del coordinamento territoriale, prot. n. 29/Segr. del 9 febbraio 1998 – Indirizzi operativi e chiarimenti di alcune norme della Legge quadro dei Lavori pubblici e in merito al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
Affidamento di incarichi professionali in materia di urbanistica e paesaggistica (categoria 12 della classificazione comune dei prodotti n. 867 contenuta nell'Allegato 1 del Dlgs 157/95). La Direttiva cd. Costa entra nel merito delle “competenze professionali nel campo della pianificazione territoriale ed urbanistica” a seguito della emanazione della Sentenza del Consiglio di Stato e della nuova legge che regolamenta gli appalti pubblici per servizi. La Direttiva è specifica per gli Urbanisti e recita “ne consegue, come é evidente, l'urgenza della istituzione di un Albo degli Urbanisti, o comunque l'inserimento all'interno degli albi professionali già esistenti della figura dell'Urbanista che oggi – pur occupandosi di materie per le quali possiede una specifica preparazione – non trova la giusta tutela e la valorizzazione professionale, caratteristiche proprie dell'appartenenza ad un Albo professionale”.
Quindi la Direttiva esplicita i Criteri di affidamento di incarichi in materia di Pianificazione territoriale ed urbanistica sulla base delle norme di cui al D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157 (attuazione della direttiva 92/50/Cee in materia di appalti pubblici), con riferimento al punto 12 dell'allegato 1 (servizi attinenti comunque denominati all'urbanistica e la paesaggistica).
La Direttiva afferma che possono “essere ammessi alla partecipazione a tali gare, anche i laureati in Urbanistica, in Pianificazione territoriale ed urbanistica e in Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale. La facoltà di avvalersi dei suddetti professionisti da parte dell'Amministrazione viene, peraltro, sancita anche dal Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 1087/1996), laddove si ritiene del tutto conforme ai canoni di buona amministrazione rivolgersi a quei soggetti che, ancorché non monopolisti, posseggono la più vicina competenza tecnica e la maggiore esperienza in materia, in modo da garantire il soddisfacimento dell'interesse pubblico generale ad una pianificazione adeguata sotto il profilo tecnico”.


1998 – d13 – Urbanistica e Riserve. Regione Piemonte – Redazione strumenti urbanistici anche a laureati in urbanistica

Regione Piemonte – Circolare del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 1998 n. 12/PET
La Circolare entra nel merito della “firma” formale che devono avere gli elaborati tecnici di un piano urbanistico. Oltre agli Estremi della delibera di adozione devono essere sottoscritti “dal Segretario comunale, dal Sindaco, dal Progettista, dal Geologo o Ingegnere o da altri professionisti (..) Per quanto attiene la firma del Progettista, si sottolinea che le varianti vanno sottoscritte da tecnici laureati in urbanistica (in primis, ndr), architettura e ingegneria, con specifica competenza nella disciplina urbanistica”.


1998 – d12 – Urbanistica e Riserve. Provincia Bolzano – Creazione albo esperti urbanistica e paesaggio

Albo esperti in urbanistica. Alto Adige – Sud Tirol
Decreto del Presidente della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, 23.02.1998 nr. 5 in Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, Supplemento nr. 5 – 28.04.1998 nr. 18 -Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale
Con decreto del Presidente della Provincia di Bolzano viene istituito l’albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio. Per iscriversi a tale albo è necessaria la "laurea in urbanistica" ovvero “l'iscrizione all'albo degli architetti, degli ingegneri o dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Bolzano (oltre la) dimostrazione, sulla base di lavori eseguiti, dello svolgimento di una qualificata attività professionale di pianificazione in campo urbanistico”.


1998 – d11 – Urbanistica e Riserve. Regione Veneto – LR 03.1998 – I laureati in urbnistica possono redigere strumenti urbanistici anche a laureati in urbanistica

Regione Veneto LR 3/2/98 n.3, modifica alla legge urbanistica regionale.
La legge modifica, grazie alla condivisione avuta con l'ASSURB, l'art. 68 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 Norme per l’assetto e l’uso del territorio, aggiungendo il seguente comma: “La progettazione degli strumenti urbanistici di pianificazione, generali ed attuativi, deve essere fatta all’interno della struttura pubblica; in assenza di una struttura idonea, gli incarichi sono conferiti a consulenti esterni scelti tra i liberi professionisti laureati in urbanistica, in architettura e in ingegneria”. La figura dell'urbanista viene posta prima di quella dell'architetto e dell'ingegnere.


1997 – d10 – Urbanistica e Riserve. Regione Marche – DGR 211/1997 – Incarichi agli urbanisti, in materia di pianificazione, anche senza l'esame di stato

Regione Marche – D.G.R. n. 211 del 27/1/1997 – Circolare 2
Affidamento da parte degli Enti pubblici territoriali di incarichi professionali in materia di pianificazione urbanistica e territoriale a laureati in urbanistica. Circolare n. 2. (DGR n. 211 del 27/1/97). Dopo un'ampia introduzione con riferimento alla sentenza del CdS che recita “La quarta sezione del Consiglio di Stato, con decisione n. 1087 dell’8 ottobre 1996, ha statuito in merito alla possibilità per i laureati in Urbanistica di redigere e sottoscrivere strumenti urbanistici (Piani Regolatori Generali, Piani Particolareggiati, ecc.) su incarico degli Enti territoriali, e sulla non necessità, a tale scopo, della iscrizione in appositi albi professionali (degli Ingegneri, degli Architetti), o a più limitati fini, degli agronomi”.
“Con tale decisione, che è stata provocata da due ricorsi presentati sulla questione rispettivamente dalla Regione Veneto e dall’Associazione nazionale degli Urbanisti, il Consiglio di Stato, dopo aver esaminato la vigente legislazione in materia di professioni intellettuali, di disciplina delle professioni di ingegnere, architetto, agronomo e urbanista, e la relativa giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale ha così deciso:
- ai sensi del primo comma dell'art. 2229 del Codice Civile è la legge che determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi; (omissis)
la Regione specifica che:
la Giunta Regionale, ha ritenuto doveroso ed opportuno prendere atto della predetta decisione del Consiglio di Stato (DGR n. 211 del 27/1/97), che rappresenta un indubbio chiarimento su una materia così delicata come quella delle competenze professionali nella pianificazione urbanistica e territoriale.
Si intende, pertanto, richiamare gli Enti in indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza, all'osservanza dei principi in essa affermati, secondo i quali gli incarichi professionali in materia di pianificazione urbanistica e territoriale possono essere legittimamente affidati non solo ad ingegneri, architetti o, a più limitati fini (cioè alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna) ai dottori agronomi, ma anche a laureati in urbanistica”.


1997 – d09 – Urbanistica e Riserve. Consiglio di Stato – I laureati in urbanistica possono redigere strumenti urbanistici anche senza aver effettuato l'esame di stato

Sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza della Sezione Seconda 29 gennaio 1997, 4° Sezione n. 1450/95
La sentenza del Consiglio di Stato rigetta in toto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’Ordine degli Architetti e dall’Ordine degli Ingegneri avverso la delibera di conferimento ad un urbanista dell’incarico di elaborazione di P.R.G. intercomunale. Il Consiglio di Stato, anche su parere del Ministero dei Lavori Pubblici, conferma la piena validità della laurea in urbanistica per la redazione della strumentazione urbanistica anche in assenza di esame di stato in quanto non previsto dalla legislazione nazionale.


1997 – d08 – Competenze. Corte di Appello di Ancona – Laureati in urbanistica possono iscriversi Urbanisti all'Albo dei CTU

Sentenza della Corte di Appello di Ancona.
A seguito del ricorso presentato da un urbanista avverso al rigetto all'iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici, presso il Tribunale di Macerata la Corte di Appello di Ancona ha sentenziato a favore dei laureati in Urbanistica.


1996 – d07 – Urbanistica e Riserve. Consiglio di Stato – Competenza laureati in urbanistica ed esercizio della professione anche senza l'inserimento nell'Albo

Sentenza del Consiglio di Stato (IV Sez.) n.1087, 8 ottobre 1996
Si tratta della sentenza-madre del Consiglio di Stato che dopo un lungo contenzioso con gli Ordini professionali di Ingegneri e Architetti ha decretato la competenza (ovvia) dei laureati in urbanistica ad esercitare la professione anche se non inseriti in Albo in quanto non sussisteva alcuna posizione monopolistica.
Ma la sentenza si spinge oltre affermando che “una volta riconosciuta (…) la inesistenza di una situazione di monopolio professionale per la pianificazione urbanistica, è del tutto conforme ai canoni di buona amministrazione rivolgersi a quei soggetti che (…) posseggono la più vicina competenza tecnica e la maggiore esperienza in materia, in modo da garantire il soddisfacimento dell'interesse pubblico generale ad una pianificazione adeguata sotto il profilo tecnico”.
La Sentenza inoltre afferma che “con la creazione del Corso di laurea in Urbanistica, si sono create professionalità tecniche le quali, anche se non ancora consacrate in un albo, dimostrano il possesso di cognizioni, acquisite durante un Corso di studi quinquennale idonee a svolgere la attività di pianificazione urbanistica. Se poi si esaminano i corsi di laurea in urbanistica istituiti presso le università statali di Venezia (D.P.R. 14.10.1970, n. 1009); di Reggio Calabria (D.P.R. 31.10.1974, n. 8619); di Bari (Decreto Rettorale 26.7.1989) nonché più in generale le modifiche all'ordinamento didattico universitario (D.P.R. 9.9.1982, n. 806 e D.M. 19.7.1993) relative al corso di laurea in urbanistica, ci si avvede come trattasi di un corso di laurea particolarmente specialistico ed approfondito ed ovviamente focalizzato nelle materie che interessano precipuamente la pianificazione urbanistica, quali ad esempio l'analisi delle strutture urbane, la progettazione urbanistica su base pluriennale, la gestione delle risorse energetiche del territorio, la pianificazione dei trasporti urbani e metropolitani, le tecniche di valutazione e controllo dell'ambiente, la pianificazione economica territoriale etc.
Appare quindi evidente come ai laureati in urbanistica venga fornito un solido bagaglio culturale precipuamente specialistico. Conseguentemente, una volta esclusa la esistenza di un monopolio in materia a favore degli ingegneri ed architetti, appare del tutto coerente, ed in linea con i canoni di buona amministrazione, affidare l'incarico di pianificazione a soggetti parimenti in possesso di un livello di istruzione universitario, acquisito presso istituti statali, e per di più dopo avere superato un corso di studi specialistico nella materia”.


1994 – d06 – Concorsi. Consiglio Universitario Nazionale – Equipollenza Concorsi

Equipollenza concorsi
Parere del Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.) espresso in data 16/12/1994.
Si tratta di un parere del Consiglio Universitario Nazionale che specifica l’equipollenza tra le lauree di Urbanistica e quelle di Architettura e Ingegneria “ai fini dell’accesso ai concorsi pubblici ruolo di urbanista”.


1993 – d05 – Competenze. Ministero dell'Università e della Ricerca – Compiti/Competenze del laureato in urbanistica

Decreto MURST 19.07.1993 che fissa i compiti degli urbanisti.

“Compito del laureato in pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale è operare nel settore pubblico e privato con riferimento:
- alle analisi delle strutture territoriali e del loro processo di trasformazione,
- alla elaborazione di piani urbanistici e territoriali con relativi strumenti attuativi,
- alla redazione di strumenti di programmazione settoriale,
- alla valutazione d'impatto di programmi e piani di intervento”.


1991 – d04 – Commissioni. Prov. Di Trento – Presenza obbligatoria di un esperto in urbanistica nelle Commissioni Tecniche

Provincia Trento LP 22/1991 – Ordinamento urbanistico e tutela del territorio.
L’art. della legge provinciale riportato fa riferimento alla composizione della Commissione Edilizia Comunale nel quale si specifica che “fra i componenti della commissione edilizia comunale devono essere compresi almeno due esperti scelti tra ingegneri, architetti e laureati in urbanistica, uno dei quali scelto fra gli iscritti all’albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio di cui all’articolo 12”. L’art.12 istituiva l’Albo degli Esperti in Urbanistica tra cui sono inseriti i laureati in urbanistica.


1990 – d03bis – Competenze. Catasto – I Pianificatori territoriali hanno competenza in materia di variazioni catastali

Il Decreto legge 27 aprile 1990, n. 90 (convertito con Legge 165/1990) all’art. 1, c. 7 stabilisce che «Al fine di accelerare il completamento delle procedure di aggiornamento del catasto, l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a stipulare convenzioni con i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, architetti, dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici, geometri e periti edili, per l'esecuzione delle variazioni nello stato dei fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano». Per i Pianificatori iscritti al relativo ordine, seppur dal 2001, questa possibilità è, ipso facto, estesa anche a loro.


1985 – d03 – Urbanistica. Introduzione esplicita della figura dell'urbanista nella Legge urbanistica del Veneto

Legge Regionale Urbanistica del Veneto n. 61/85.
Introduce la figura dell’urbanista, su sollecitazione e condivisione dell’ASSURB, per la progettazione della strumentazione urbanistica comunale e di area vasta.


1984 – d02 – Urbanistica e riserve. Regione Piemonte – La redazione degli strumenti urbanistici è riservata in via principale ai laureati in urbanistica

Regione Piemonte LR 56/1977 e LR 61/1984
L’art. 76 della legge regionale Piemonte denominata Tutela e Uso del Suolo (ripreso e riconfermato anche nella legge di modifica e integrazioni) esplicita che la redazione della strumentazione urbanistica è riservata ai “laureati in urbanistica” in primis e, secondariamente, ai laureati in architettura o ingegneria con “con specifica competenza nella disciplina urbanistica”. La legge è nota anche come legge Astengo in quanto la stessa è stata emanata quando il prof. Giovanni Astengo era Assessore all’Urbanistica della Regione.


1980 – d01 – Deontologia. Requisiti deontologici professionali – La Carta di Atene

Requisiti deontologici professionali.
Secondo l’Accordo e la Dichiarazione degli Istituti Nazionali e delle Associazioni di Pianificatori Professionisti della Comunità Europea.
Questo Documento è stato stilato dal Consiglio Europeo degli Urbanisti CEU che riunisce le Associazioni degli urbanisti dei paesi europei. Il Documento è stato redatto all'inizio degli anni 80. Successivamente è stata redatta La nuova Carta di Atene 1998 e l’aggiornamento La Nuova Carta di Atene 2003 (entrambe le Carte nella versione italiana e inglese sono state pubblicate dall’editore Alinea di Firenze nel 1999 e nel 2004).


1970 – d00 – Urbanistica. DPR 1009/1970 – IUAV – Istituzione del Corso di Laurea in Urbanistica

Istituzione del Corso di Laurea in Urbanistica.
DPR 1009 del 14 ottobre 1970 – Modificazioni allo Statuto dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia.