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Iscrizione

Competenze dell'Urbanista - Pianificatore Territoriale e Ambientale - a cura di AssUrb

Premessa
sommario
Pianificazione territoriale e urbanistica
Progettazione urbanistica e Progetti di  trasformazione urbana e territoriale
Ambiente e Beni culturali
Valutazione Ambientale Strategica
Competenze per ‘similitudine’
Stime e valutazione economico-finanziaria
Perizie di stima
Catasto
Insegnamento

Attività esercitabili previo superamento esami post laurea
Prevenzione incendi
Certificazione energetica
Alcuni casi particolari

  PREMESSA: prima di tutto una puntualizzazione

Nel campo della pianificazione territoriale e urbanistica, a partire dal 2001 a seguito del DPR 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti), si è passati da una professione non regolamentata ad una professione regolamentata, cioè essa è riservata ad un numero definito di persone iscritte ad un Ordine. Più precisamente l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Sezione A, Settore «Pianificazione territoriale» per i laureati quinquennali e magistrali; Sezione B, Settore «Pianificazione» per i laureati triennali. Il passaggio tuttavia non sembra aver creato una esclusiva ‘forte’ (solo gli iscritti a quel determinato Ordine e Sezione possono esercitare la professione di urbanista, pianificatore), ma sicuramente ‘tendenziale’, perché lo stesso DPR ha esplicitamente previsto la salvaguardia delle posizioni precedentemente assunte o diritti acquisiti. Questa ambiguità è dovuta perché la figura del «pianificatore territoriale» (così come del «paesaggista» e del «conservatore») è stata in parte innestata e in parte affiancata in un tronco (la figura dell’architetto) già esistente. Ciò significa che la riforma del 2001, riforma che ha modificato sia l’esame di Stato per l’accesso alle professioni regolamentate, sia gli ordini professionali, tra cui quello degli architetti (che per l’appunto ha cambiato denominazione) si può considerare come una (quasi)-riforma, che deve essere ancora concertata con la legge istitutiva delle figure di Ingegnere e Architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395 Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti) e con il relativo regolamento di attuazione (RD 23 ottobre 1925, n. 2537 Approvazione del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto) e relative modifiche; ma soprattutto necessita di un regolamento applicativo. Regolamento mai emanato e, a quanto è possibile saperne, nemmeno tracciato nelle sue linee essenziali. In assenza di questo passaggio politico-istituzionale, la definizione reale dei campi professionali è lasciata o al ‘buon vivere’ di vicinato (molto italico) o ai vari tribunali della Repubblica. Fermo restando che qualsiasi posizione è attaccabile giuridicamente. La posizione dell’Assurb è la seguente:

■ la professione di pianificatore territoriale e urbanista è di competenza del laureato in tale disciplina iscritto all’Ordine APPC di competenza se laureato dopo l’entrata in vigore del DPR 328/2001;

■ per il laureato ante DPR 328/2001 vige la doppia possibilità di iscriversi o non iscriversi all’Ordine APPC, in quanto lo stesso DPR ha fatto salvi i diritti acquisiti precedentemente, cioè la possibilità di esercitare la professione senza iscrizione;

■ per il laureato in architettura e ingegneria (edile) prima e post DPR, per fregiarsi del titolo di Pianificatore territoriale, è necessario superare l’apposito esame di stato, concetto ribadito dall’ultima sentenza del TAR del Lazio del 2007 che ci interessa direttamente.

Ma vi è anche una posizione che dovrebbe essere deontologica: ognuno deve esercitare la professione per la quale ha ricevuto una formazione adeguata (tutti sono dottori in medicina, ma se qualcuno vuole curarsi per problemi di cuore non va dal ginecologo; tutti sono avvocati, ma se qualcuno ha bisogno di assistenza legale per divorziare, non va dall’avvocato amministrativista. Così se un Comune deve predisporre uno strumento urbanistico, un piano territoriale o qualsiasi azione collegata al governo del territorio non deve andare dall’architetto o dall’ingegnere, che nel loro percorso formativo hanno fatto – quando proprio va bene – uno o al massimo due esami di pianificazione e urbanistica, ma proprio dal pianificatore territoriale e urbanista). Su questi temi l’Assurb è da diversi anni che sta proponendo:


■ una piattaforma comune europea per l’individuazione di percorso formativo minimo per accedere alla professione, in Italia questa piattaforma è rappresentata dai Corsi di laurea in Pianificazione territoriale e urbanistica che finalmente hanno dato vita ad un Coordinamento nazionale;

■ la possibilità di ‘certificare’ i professionisti laureati in architettura o in ingegneria ex DPR attraverso una Commissione paritetica con ordini e Assurb. Non è una novità, avviene già ora per l’iscrizione all’Albo degli Esperti in Urbanistica e Tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, dove questo Albo esiste (art. 12, LP n.22/1991). L’iscrizione è subordinata alla presentazione di un adeguato curriculum e valutata da una Commissione mista dove è presente anche l’Assurb.


PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

In merito alle competenze specifiche, all’iscritto all’Ordine APPC sia nella Sezione A, Settore «Pianificazione territoriale», che l’iscritto junior nella Sezione B, Settore «Pianificazione», spettano tutte le competenze riguardanti la pianificazione territoriale e urbanistica a tutte le varie scale e nelle varie dizioni che dalla legge urbanistica nazionale del 1942 arrivano sino a quelle delle recenti legge regionali (indipendentemente dalla dizione che gli strumenti assumono in queste realtà), comprese tutte le attività di pianificazione a queste assimilabili in qualsivoglia declinazione effettuate:
Piani di scala vasta (Piani Territoriali Regionali, Piani per il paesaggio, Piani Territoriali Provinciali PTP, Piani metropolitani, ecc.);
Piani Regolatori Comunali PRC (Piani Strategici, Piani di Assetto del Territorio PAT, Piani di Governo del Territorio PGT, Piani Strutturali, Piani Operativi, Regolamenti urbanistici, Piani degli Interventi, ecc.)
Piani Urbanisti Attuativi PUA (Piani di Lottizzazione, Piani per l’Edilizia Economica e Popolare, Piani per gli Insediamenti Produttivi, Piani Particolareggiati, comunque denominati, ai Piani di Recupero, ecc.);
Piani e Programmi di settore (Piani e Programmi di sviluppo, Piani del verde, Piani dei servizi, Piani del traffico, Piani urbani della mobilità, Piani di bonifica, Piani di protezione civile, Piani di gestione dei rifiuti, Piani di gestione del patrimonio rurale, Piano triennale delle opere pubbliche, Piani e programmi di gestione urbana, Piani di risanamento ambientali, Piani energetici, ecc.) comprensivi della Disciplina normativa e/o delle relative Norme Tecniche di Attuazione e dei Regolamenti connessi.

PROGETTAZIONE URBANISTICA E PROGETTI DI TRASFORMAZIONE URBANA E TERRITORIALE

Progettazione urbanistica all’interno dei piani urbanistici attuativi delle opere infrastrutturali, spazi verdi, parcheggi, ecc.
Progettazione urbanistica all’interno degli strumenti della cosiddetta famiglia dei piani complessi e della programmazione negoziata - così come denominati nei vari provvedimenti ministeriali o regionali (Programma di Recupero Urbano PRU, Programma Integrato di Intervento PIN, …) che hanno oltre ad un robusto contenuto di pianificazione sia territoriale che urbanistica anche di progettazione e definizione urbanistica, tanto che alcune volte prevedono la possibilità di operare una variante ai piani urbanistici vigenti.

Progettazione all’interno di Piani Urbanistici Attuativi comunque denominati, ivi compresi accordi negoziali, come previsto dal DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) all’art. 22 c. 3 lett. b e c (Interventi subordinati al rilascio della dichiarazione di inizio attività): b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Nei piani attuativi, infatti, ci si spinge normalmente sino alle prescrizioni o alle indicazioni specifiche per le sagome edilizie e per le opere di urbanizzazione e per la sistemazione degli spazi pubblici.
In questa stessa tipologia rientra, per esempio, anche il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) che, se applicato in variante di piano, come previsto dalla legge istitutiva, è infatti, prima di tutto, un progetto urbanistico.


AMBIENTE E BENI CULTURALI

Sono di competenza del pianificatore territoriale tutte le Valutazioni ambientali (Valutazione di Impatto Ambientale e similari), Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA e similari), alla Valutazione ambientale strategica dei piani e programmi sull’ambiente, alla gestione di procedure autorizzative (Autorizzazione Integrata Ambientale e similari).

Sono di competenza del pianficatore territoriale la redazione di Relazioni paesaggistiche ai sensi del DLgs 42/2004 e ss.mm.ii. per interventi da eseguirsi in ambiti vincolati nonché Analisi e valutazioni delle strutture paesaggistiche, storico-culturali, ecc.


VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Se leggiamo integralmente quanto disposto dal DPR 328/01 sulle competenze tra le varie figure professionali, regolate da appositi Ordini, scopriamo che la Valutazione Ambientale Strategica (comunemente conosciuta con l’acronimo VAS) è riconosciuta come competenza esclusiva del Pianificatore; o comunque questo deve averne il coordinamento generale, perché il solo abilitato a coordinarla e gestirla. Infatti, l’art. 16 sulle competenze professionali, c. 2, lettera b) così elenca le competenze del Pianificatore territoriale: «lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali».
Ora, se analizziamo l’intero DPR 328/01 possiamo facilmente capirne la portata innovativa ed anche la “riserva” che sottace. Vediamo le altre figure che, secondo, il DPR possono svolgere parti di valutazione ambientale, o meglio alcuni segmenti molto specialistici:
- i biologi (art. 31, c. 1, lettera i) devono circoscrivere la loro attività «valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici»
- i geologi (art. 41, c. 1, lettera h) possono effettuare «gli studi d'impatto ambientali per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici»
- gli agronomi non hanno nessuna competenza legata alla VAS, la competenza specifica non è citata nel DPR, né in quelle attribuite precedentemente (legge 152/92, che modifica l'ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale). Solo per similitudine si può estendere una loro competenza, ma comunque limitata agli aspetti agricoli, o meglio per dirla con la lettera g) art. 2 della legge 152/92 «per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna». La stessa VIA, esplicitamente citata come competenza, è molto ristretta. Così recita la lettera r) della stessa legge «la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna».
- gli ingegneri (sezione Ingegneria civile e ambientale) non hanno una competenza piena nella VAS, ma molto settoriale; il DPR art. 46, c. 1, lettera a) gli affida «la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio»
- gli ingegneri (sezione industriale) non hanno una competenza ampia VAS, ma solo molto parziale su un segmento preciso; infatti il DPR art. 46, c. 1, lettera b) affida loro: «la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica»
- gli architetti nel DPR 328/01 non ne hanno esplicitamente alcuna, né si trova traccia specifica in altre disposizioni nazionali, né nella direttiva europea. La generica (e coprente) formula che usa il DPR all'art. 16, c. 1 «le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali» non sono state mai oggetto indicazione ministeriale o regolamentare specifica. Proprio su questa generica formulazione poggia (??) e si estende (??) la competenza degli architetti sulla VAS.
La competenza per il Pianificatore territoriale sulla VAS, sia come coordinatore che come gestore, può essere intesa come una vera e propria “riserva” professionale. Riserva resa ancora più solida per la cancellazione della precedente Laurea in Scienza Ambientali (DM 509/1999, elenco delle nuove classe di laurea) dal nuovo ordinamento delle lauree (DM 207/2004) italiane. Questi laureati, in ogni caso, per svolgere attività professionale, dovevano superare l’esame di stato in Pianificazione e poi iscriversi all'Ordine APPC, settore Pianificazione. L’iscrizione li assimilava ai Pianificatori territoriali.
Approfondendo ancora di più questo argomento, spostiamo l'attenzione sulla formazione universitaria. Verifichiamo, cioè, gli obiettivi formativi che le Classi di Laurea Magistrale dichiarano di avere (sostanzialmente se studiamo gli ordinamenti universitari, così come questi sono stati approvati dal Ministero competente con il DM 270/04 e relativi regolamenti) abbiamo una ulteriore conferma di quanto qui sostenuto.
Tra gli obiettivi formativi qualificanti, quelli legati alla Valutazione Ambientali li troviamo solo nella laurea LM74, Scienze e tecnologie geologiche, ma come abbiamo visto prima la competenza è ristretta solo agli aspetti geologici.
Per le altre lauree magistrali, comprese quelle di pianificazione, gli obiettivi formativi sono questi:
-  «l'analisi e la valutazione paesistica e gli studi di impatto ambientale» per la laurea LM3, Architettura del paesaggio
- «la valutazione degli impatti e della compatibilità ambientale di piani e opere» per la laurea LM35, Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
- la «valutazione d'impatto, recupero e di gestione dell'ambiente naturale» ..... nonché «quegli aspetti della legislazione ambientale che richiedono competenze naturalistiche, con particolare riferimento agli studi di impatto (comparto flora-fauna) e alla valutazione di incidenza« per la laurea LM60, Scienze della natura
- «analisi e valutazione di impatto ambientale in aree montane e forestali» per la laurea LM73, Scienze e tecnologie forestali ed ambientali.
- il «coordinamento e gestione delle attività di valutazione di progetti, programmi, piani e politiche urbane, territoriali e ambientali» per la laurea LM48, Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale.
Anche da questa lettura, dunque, abbiamo la conferma che l’unica laurea che dichiara di avere obiettivi formativi robusti è quella in Pianificazione. E non poteva essere diversamente, stante la riserva contenuta nel DPR 328/01.

COMPETENZE PER "SIMILITUDINE

In merito alle competenze acquisite per similitudine, con la laurea triennale, classe 7, Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale, (ora con la nuova numerazione classe L21) e quindi con le laure specialistiche di livello superiore che le inglobano (classe 54S, 48LM nonchè lauree vecchio ordinamento in Urbanistica, Pianificazione territoriale e urbanistica, Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale) è possibile iscriversi:

■ all’Ordine APPC, Sezione B, Settore «Pianificazione»;
■ all’Ordine dei Dottori agronomi e forestali, Sezione «Agronomo e forestale»;
■ e, quando saranno riformati (cioè elevati a corsi di laurea triennali, con relativa cancellazione degli istituti superiori), sarà possibile iscriversi agli albi di Geometri, Agrotecnici, Perito agrario, Perito industriale.

La domanda che potrebbe sorgere potrebbe essere: si acquisiscono automaticamente le competenze di questi professionisti? La risposta è incerta e molto dubbia, ma ... in assenza di impedimenti espliciti (di legge o di sentenze di tribunali, che per ora non ci sono stati) la proposta dell’Assurb (per attenersi alla giurisprudenza) è che tutte le equiparazioni riconosciute da leggi e decreti automaticamente estendono e definiscono le competenze proprie. In ogni caso è anche possibile andare ancora oltre questo assunto: se il laureato in Pianificazione iunior può partecipare all’esame di stato per la figura di geometra laureato (anche se ora questo esame di stato non è attivo), allora teoricamente lo potrebbe fare anche il Pianificatore senior. Quest’ultimo a maggior ragione, perché ha perfezionato ulteriormente il proprio percorso formativo con altri due anni di studio magistrale. Questa posizione discende anche dal fatto esplicito che si viene a creare. Alcuni laureati in urbanistica (come quelli in architettura ed ingegneria) hanno una formazione superiore di geometra o di perito edile. Hanno cioè assunto le competenze relative avendo il diploma di geometra o di perito e possono aver fatto il relativo esame ed iscrizione al collegio competente. Iscrivendosi all’Ordine, gerarchicamente più elevato, non possono perdere le competenze pregresse.


STIME E VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Valutazioni Economico-immobiliari (Oneri di Urbanizzazione, stime ICI, stime per espropri, valutazione danno ambientale, ecc.)

Vi è un campo disciplinare, relativamente recente, che riguarda la valutazione e la stima dei valori immobiliari ex-ante ed ex-post che non sono disciplinati dalla normativa come competenza professionale ma che rientrano sicuramente nella professionalità degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali. Tale materia è in continuo e progressivo divenire. All'interno delle regole e del vocabolario dell'urbanistica sono stati introdotti concetti quali: perequazione, compensazione, credito edilizio, premialità, ecc. ma anche accordi Pubblico/Privato o Paternariato Pubblico/Privato, Sono gli strumenti della Urbanistica Negoziata finalizzati alla valenza pubblica del progetto e a costruire e realizzare la Città Pubblica con le risorse dei Privati-promoter. I campi d'azione sono vasti ed in continua evoluzione. Per fare al meglio questo tipo di lavoro bisogna avere delle competenze multidisciplinari e metterle in correlazione tra di loro per produrre l'expertise più idonea. In modo particolare bisogna avere esperienza nei seguenti campi:

a) stima dei terreni e degli immobili conseguentemente alla valorizzazione urbanistica degli stessi,
b) conoscenza della problematica e delle modalità di applicazione degli oneri di urbanizzazione,
c) conoscenza e interpretazione della strumentazione urbanistica,
d) conoscenza e interpretazione dei valori di esproprio e della relativa disciplina normativa,
e) conoscenza e interpretazione dei valori catastali, dei valori degli edifici produttivi inseriti a Bilancio, ecc.
d) conoscenza e interpretazione dei costi di costruzione per opere pubbliche, ecc.
Oltre a ciò il professionista deve sapere condurre e gestire il Tavolo del Confronto ed il Tavolo delle Trattative dove attore pubblico e attore privato devono negoziare e portare a casa il risultato di una determinata operazione immobiliare. Il ruolo dell'Urbanista è, nella maggior parte dei casi, legato alla attività dell'Ente Pubblico e quindi teso alla importanza della valenza pubblica del progetto e al beneficio per la collettività. Ma gestire il Tavolo del Confronto significa anche assumere un atteggiamento equidistante. Il tutto nella massima trasparenza amministrativa e della pratica professionale. L'Urbanista anche in questo caso è delegato ad assumere il ruolo di "cabina di regia".
L'urbanista nel suo corso studiorum ha affrontato tutte le discipline che riguardano le tematiche sopra-esposte: dall'estimo, alla valutazione economica, alla valutazione ambientale . parte economica, oltre, ovviamente, alla strumentazione urbanistica in tutti i suoi aspetti e a tutte le scale, e alla tematica legata agli oneri di urbanizzazione e agli standard o opere pubbliche, ecc.
Per cui non essendoci, in questo, caso un riferimento normativo diretto ed esplicito, si deve ricorrere alla professionalità che più si avvicina a tali competenze/problematiche. E' del tutto evidente che anche in questo campo [….,] è del tutto conforme ai canoni di buona amministrazione rivolgersi a quei soggetti (gli urbanisti) che, ancorché non monopolisti, posseggono la più vicina competenza tecnica e la maggiore esperienza in materia, in modo da garantire il soddisfacimento dell'interesse pubblico generale ….. sotto il profilo tecnico.” come recita la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1087 del 12.3.1996


PERIZIE DI STIMA

La legge finanziaria 2010 (n. 191 del 23 dicembre 2009 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) ha, tra le sue misure più rilevanti, prorogato i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni societarie e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. L´art. 2, comma 229 è infatti, intervenuto sull´art. 2 comma 2 del Decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 prevedendo ora la possibilità di procedere alla rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili posseduti al 1 gennaio 2010, entro il 31 ottobre 2010, termine entro il quale occorre effettuare la redazione ed il giuramento della perizia di stima, ai fini del versamento delle imposte sostitutive. Il sopraccitato art. 2 comma 2 del Decreto legge n. 282/2002 richiama gli artt. 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni che si riferiva, fra l´altro, a perizie giurate per la rivalutazione di immobili, di partecipazioni e di terreni agricoli. In particolare l´art. 7, c. 1, della legge n. 448/2001 così recita:

«1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2008 , n. 196
Art. 5. - Acquisto di terreni
1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile, nei limiti dell'importo di cui alla lettera c), alle seguenti condizioni:
a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno non puo' superare il 10 per cento, con l'eccezione dei casi menzionati al comma 2;
c) la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene.
2. Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni puo' essere ammessa per una percentuale superiore a quella di cui al comma 1, lettera b), quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l'acquisto e' stato effettuato sulla base di una decisione positiva da parte dell'autorita' di gestione;
b) il terreno e' destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a);
c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'autorita' di gestione;
d) l'acquisto e' effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

Art. 6. Acquisto di edifici
1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di edifici gia' costruiti costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera a), purche' sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:
a) che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene, nonche' la conformita' dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario;
c) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorita' di gestione;
d) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalita' dell'operazione. L'edificio puo' ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso e' conforme alle attivita' ammissibili dal Fondo strutturale interessato.

Legge 244/2007
art. 1 comma 144

144. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - (Rateazione delle somme dovute). - 1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massime di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente e' tenuta a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio puo' autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprieta' del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. A tal fine il valore dell'immobile e' determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile puo' essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non e' assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia

145. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: "cinquanta milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantamila euro" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In alternativa alle predette garanzie, il credito iscritto a ruolo puo' essere garantito dall'ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 77; l'ufficio puo' altresi' autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprieta' del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell'immobile e' determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non e' assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca";
b) al comma 4-bis, dopo le parole: "il fideiussore" sono inserite le seguenti: "o il terzo datore d'ipoteca" e dopo la parola: "stesso" sono inserite le seguenti: "ovvero del terzo datore d'ipoteca".

CAPO III
Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice.
Articolo 64 - Responsabilità del consulente.
Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 10.329 euro. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

Quindi, considerato che i Pianificatori (territoriali e junior), sono iscritti all’Albo degli Architetti (ridenominato Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con il DPR 328/2001), anche i Pianificatori possono predisporre e firmare le perizie di stima.


CATASTO

Il Decreto legge 27 aprile 1990, n. 90 (convertito con Legge 165/1990) all’art. 1, c. 7 stabilisce che :

«Al fine di accelerare il completamento delle procedure di aggiornamento del catasto, l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a stipulare convenzioni con i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, architetti, dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici, geometri e periti edili, per l'esecuzione delle variazioni nello stato dei fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano».
Essendo i Pianificatori iscritti al relativo ordine, seppur dal 2001, questa possibilità è, ipso facto, estesa anche a loro.

INSEGNAMENTO

Tra le attività previste come·possibile uscita professionale, il Pianificatore territoriale e urbanista può insegnare nella scuola italiana.
Vediamo nel dettaglio

Il laureato quinquiennale
Per insegnare una disciplina nelle scuole italiane, è necessario possedere, oltre al titolo di studio, anche l’abilitazione all’insegnamento stesso.
Con i titoli di studio attinenti l’urbanistica e la pianificazione territoriale:·

  • laurea in urbanistica (codice vecchio ordinamento L106)
  • lauree specialistiche in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (codice nuovo ordinamento 54/S)
  • lauree magistrali in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (codice nuovo ordinamento LM48)
si poteva/può accedere (previo concorso) all’insegnamento dell’EDUCAZIONE TECNICA (cod vecchio ordinamento XXXIX; cod nuovo ordinamento A033) nella scuola media (correntemente denominata TECNOLOGIA, 2 ore settimanali per classe, salvo particolari progetti di plesso che possono anche prevedere ulteriori ore di laboratorio come l’informatica, ecc.).
Questi titoli di studio quinquennali consentono anche l’accesso (previo domanda dell’interessato), alle graduatorie “provvisorie” esistenti presso le singole scuole, per le supplenze brevi che i dirigenti scolastici possono assegnare, in mancanza di docenti titolari o altri aventi diritto (es. in graduatorie provinciali); tali supplenze si possono comunque assumere anche senza concorso abilitante. Per chi fosse interessato a questo tipo di domanda (si possono fare fino a 20 domande ad altrettante scuole secondo le ordinanze vigenti), si consiglia di contattare le rispettive segreterie per conoscere le modalità operative consolidate.
Oltre ai titoli sopra richiamati possono essere validi anche titoli di ammissione con “validità temporale”. Ad esempio, l’insegnamento della geografia negli istituti tecnici commerciali per gli indirizzi: amministrativo; per il commercio estero; mercantile; ecc. oltre al titolo di ammissione: laurea in economia e commercio; in geografia; in lettere; può essere consentito anche a quanti in possesso di “qualsiasi laurea purché il piano di studi seguito abbia compreso almeno due corsi annuali/uno biennale di geografia, purché conseguita entro l’a.a. 1993/94.
In genere, chi è interessato all’insegnamento, è opportuno che consulti il sito Ufficio Scolastico Territoriale della sua provincia, la voce “corrispondenza lauree e classi di concorso” e si confronti con la sua situazione personale.

L'insegnamento della geografia negli istituti tecnici (parere CCP AssUrb)

Il laureato triennale

Di sicuro, tutti gli altri titoli di studio attinenti l’urbanistica e la pianificazione territoriale sono sì stati recepiti con il nuovo ordinamento (DM 509/1999 integrato da DM 270/2004) ma non hanno trovato (ancora!) corrispondenza in alcuna disciplina di insegnamento; si riassumono di seguito i titoli triennali:
  • 7 Classe delle Lauree in Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
  • L-21 Classe delle Lauree in Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale.
Non si è a conoscenza di laureati triennali che abbiano avuto accesso all’insegnamento ordinario oppure alle graduatorie d’istituto per supplenze brevi. Le modalità operative seguite dalle singole scuole potrebbero, comunque, riservare ….. piacevoli sorprese!
 

ATTIVITA' ESERCITABILI PREVIO SUPERAMENTO DEI CORSI POST-LAUREA

Alcune delle attività professionali esercitabili dal Pianificatore territoriale e Urbansta richiedono, per il loro svoligmento, non solo il possesso di un titolo di studio specifico ma anche la frequenza di corsi ed il superamento di esami finali di verifica.

PREVENZIONE INCENDI
Possibilità di lavorare nel campo della prevenzione degli incendi, iscrivendosi all’apposito elenco dei professionisti abilitati presso il Ministero dell’Interno. Con il D.M. 05.08.2011 (Ministero dell'Interno - Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26.08.2011) sono state dettate le procedure e i requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli Elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 08.03.2006, n. 139, in materia di normativa antincendio. Possono iscriversi negli elenchi del Ministero dell'interno i professionisti iscritti negli albi professionali, di seguito denominati professionisti, degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all'albo professionale;
b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi.

L'attestazione di cui alla lettera b), non è richiesta:
a) ai professionisti appartenuti, per almeno un anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio. Il requisito sarà comprovato dall'interessato all'Ordine o al Collegio professionale provinciale di appartenenza mediante attestazione rilasciata dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di seguito denominato Dipartimento;
b) ai dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati, architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, chimici, geometri laureati, ingegneri, periti agrari laureati e periti industriali laureati che comprovino di aver seguito favorevolmente, durante il corso degli studi universitari, uno dei corsi d'insegnamento aventi per oggetto le materie previste dai corsi base di specializzazione in prevenzione incendi.
Per i suddetti professionisti è richiesto soltanto il superamento dell'esame inteso ad accertare l'idoneità dei candidati.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Ai sensi dell'Allegato III (previsto dall'articolo 18, comma 6 D.Lgs. 115/2008 – pubblicato sulla G.U. n. 154 del 3 luglio 2008) “Metodologie di calcolo e requisiti dei soggetti per l'esecuzione delle diagnosi energetiche e la certificazione energetica degli edifici”  si precisa:
[omissis] 2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici. […] Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esame finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.

Ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n. 75 anche i laureati in urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale (vecchio e nuovo ordinamento) possono diventare Certificatori Energertici
In precedenza alcune Regioni si erano già attivate, tra cui il Friuli Venezia Giulia e la Lombardia

Nella Regione Friuli Venezia Giulia i pianificatori, previa partecipazione ai corsi e superamentro degli esami ifnali, sono soggetti abilitati alla certificazione Vea (Certificazione energetica ambientale) di cui all'articolo 1-bis della legge regionale 23/2005 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile) e questo per effetto·del Decreto del Presidente della Regione 25 agosto 2010, n. 0199/Pres.
Nella Regione Lombardia i pianificatori, previa partecipazione ai corsi e superamentro degli esami ifnali, sono soggetti abilitati alla certificazione energetica
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consulta qui: Dossier (a cura della CCP AssUrb)

ALCUNI CASI PARTICOLARI

Infine esistono alcuni casi particolari, legati alla legislazione regionale, che specificano in maniera esplicita competenze per i pianificatori territoriali.
La Regione Sicilia, oltre ai tradizionali atti di pianificazione urbanistica e territoriale, estende le competenze specifiche agli atti di pianificazione paesaggistica di area vasta(art. 2 del Decreto assessoriale Beni culturali del 15 giugno 2007, GURS n. 30 del 6 luglio 2007).
La Regione Calabria, invece, considera «esperti» per confezionare gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, i possessori di specifiche lauree tra cui quella di Urbanistica e pianificazione territoriale (art. 69, comma 1, della LR n. 19 del 14 aprile 2002 e successive modifiche e integrazioni).

Certificazione energetica - DDL Destinazione Italia

Col DDL Destinazione Italia, che ha sostituito il Regolamento sui requisiti professionali dei certificatori energetici di edifici (DPR 75/2013), cambiano i requisiti per diventare Certificatori energetici. A cambiare non è solo la durata dei corsi formativi (passata da 64 a 80 ore) ma soprattutto l'aumento delle lauree e dei diplomi che consentono di accedere alla professione senza sostenere un corso di formazione aggiuntivo.

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Circolare AssUrb n° 2/2015. I Pianificatori territoriali possono occuparsi di prevenzione incendi

A seguito delle pronunce  da  parte  del  TAT  Lazio,  del  Consiglio  di  Stato  e  del  Consiglio Nazionale  degli  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori  (Circolare  n.  59/2015)  nella  quale  si sostiene che, “punto di vista cautelare” viene negata “l'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno ad un Pianificatore” questa Associazione ha provveduto ad inviare agli Enti territoriali apposita Circolare n° 2/2015 (prot. 005/2015) ribadendo come:
"gli Ordini e Collegi, nel verificare i requisiti previsti dal DM 5.8.2011 ai  fini  dell’iscrizione  di  un  professionista  all’elenco  antincendio,  debbano  esclusivamente  attenersi all’accertamento  della  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dal  DM  stesso  (art.  3  c.  1),  e  che  ogni  altra interpretazione che escluda un professionista dall’iscrizione a suddetto elenco possa essere impugnata come lesiva degli interessi dello stesso ed indirettamente dell’intera categoria, con tutte la conseguenze del caso.

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Ordini APPC. La redazione della VAS è competenza esclusiva del Pianificatore

Sulla scia del Parere espresso dal Consiglio Nazionale Architetti – Pianificatori – Paesaggisti – Conservatori, che ha ribadito l'assunto che “la prestazione riguardante la VAS appare chiaramente appannaggio privilegiato del Pianificatore Territoriale”, alcuni ordini Provinciali hanno iniziato la divulgazione presso i gli enti territoriali di tale importante parere dato in base ad una attenta e corretta lettura del DPR 318/2001.

La presa di posizione del Consiglio Nazionale APPC nel confermare quanto già espresso in altre sedi da AssUrb (articolo su L.Rampado e D. Rallo in Urbanistica Informazioni n. 238 luglio-agosto 2011) tutela in questo modo la figura del Pianificatore iscritto all’Ordine dopo l’entrata in vigore del DPR 328/01 che ha introdotto l’esame di Stato anche per questa figura professionale e che ha regolamentato il nuovo Ordine stesso.
Tale novità non lo è assolutamente per Assurb, la quale sostiene da anni come la redazione della Valutazione Ambientale Strategica sia esclusiva del Pianificatore:
 

Circolare AssUrb n° 1/2014. La redazione della VAS è attività riservata ai Pianificatori territoriali

A seguito del Parere emesso dal CNAPPC prot. n° 0001639 del 18/12/2013, che conferma la linea tracciata da AssUrb da oltre un decennio (dall'entrata in vigore del DPR n° 328/01),  AssUrb ha provveduto ad inviare agli Enti territoriali apposita Circolare n° 1/2014 (prot. 006/2014) ribadendo come:

l'attivà di redazione e coordinamento della VAS sia attività ad evidente appannaggio del Pianificatore Territoriale.

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